{"id":11370,"date":"2024-06-16T21:46:45","date_gmt":"2024-06-16T19:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370"},"modified":"2024-06-16T21:46:46","modified_gmt":"2024-06-16T19:46:46","slug":"la-lunga-strada-della-giustizia-per-gli-animali-uno-sguardo-storico-alla-legislazione-protezionista-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370","title":{"rendered":"La lunga strada della giustizia per gli animali. Uno sguardo storico alla legislazione protezionista in Italia"},"content":{"rendered":"\n<b>1. Due piccole premesse<\/b>\n<br>\nUna delle sfide pi\u00f9 delicate e controverse che scaturiscono dalla nostra relazione con gli animali riguarda l\u2019esercizio della giustizia, ovvero le modalit\u00e0, gli strumenti e i limiti dei nostri interventi per garantire il rispetto delle loro vite, impedendo (o riducendo) abusi e maltrattamenti. Prima di sviluppare l\u2019argomento nelle prossime pagine sono pertanto necessarie due premesse di ordine metodologico. <br> \nSviluppatisi a partire dagli anni Settanta del Novecento, gli <em>animal studies<\/em> sono un campo di ricerca inter-transdisciplinare che coinvolge, assieme all\u2019etologia e alle scienze veterinarie, la pluralit\u00e0 delle discipline umane e sociali. Anche rispetto al tema della giustizia e della convivenza interspecifica, la filosofia, l\u2019etica, il diritto, la storia, l\u2019antropologia, la scienza politica, la sociologia forniscono altrettanti approcci e interpretazioni<span id='easy-footnote-1-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-1-11370' title=' \u00c8 impossibile citare tutta la letteratura concernente gli &lt;em&gt;animal studies&lt;\/em&gt;. Una breve rassegna si trova in Giulia Guazzaloca, &lt;em&gt;L\u2019\u00abanimale politico\u00bb: uno sguardo interdisciplinare alla relazione tra uomo e animale&lt;\/em&gt;, in \u00abRicerche di Storia Politica\u00bb, XVIII, 2015 pp. 323-334. In chiave storiografica l\u2019&lt;em&gt;animal turn&lt;\/em&gt; \u00e8 analizzato da Mieke Roscher, Andr\u00e9 Krebber, Brett Mizelle (ed. by), &lt;em&gt;Handbook of Historical Animal Studies&lt;\/em&gt;, Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2021. Un importante contributo recente, di taglio filosofico e giuridico, \u00e8 quello di Martha C. Nussbaum, &lt;em&gt;Giustizia per gli animali. La nostra responsabilit\u00e0 collettiva&lt;\/em&gt;, Bologna, il Mulino, 2023 (ed. or. 2022).'><sup>1<\/sup><\/a><\/span>. Gli animali sono titolari di diritti soggettivi e, se s\u00ec, quali? Cosa significano \u201cgiustizia\u201d e \u201cingiustizia\u201d applicate ad essi? Abbiamo il dovere di proteggere gli esemplari selvatici dalla fame e dalle malattie? Quali sono le risorse legali migliori per operare in difesa delle altre specie? Qual \u00e8 stato il percorso storico-politico della legislazione protezionista? \u00c8 possibile, o auspicabile, attribuire ai non umani la facolt\u00e0 di agire legalmente? A quale giurisdizione appartiene la pi\u00f9 parte degli animali selvatici, impossibili da localizzare? Quali criteri deliberativi si devono adottare dinanzi ai \u201cdilemmi tragici\u201d in cui gli interessi umani confliggono con quelli animali?<br>\nSono solo alcuni dei tanti interrogativi che ruotano intorno alla cosiddetta \u201cquestione animale\u201d e non si potr\u00e0 darne in questa sede un resoconto completo. Molto pi\u00f9 circoscritto, l\u2019obiettivo del saggio \u00e8 quello di offrire una ricostruzione storica del percorso della legislazione italiana in materia di tutela animale, percorso risalente ai codici preunitari del Granducato di Toscana e del Regno di Sardegna<span id='easy-footnote-2-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-2-11370' title='La prima &lt;em&gt;anti-cruelty law&lt;\/em&gt; fu varata nel 1641 dalla Corte della colonia inglese del Massachusetts; ad aprire la strada alla moderna legislazione zoofila fu tuttavia il &lt;em&gt;Cruel Treatment of Cattle Act&lt;\/em&gt; promulgato in Gran Bretagna nel 1822.'><sup>2<\/sup><\/a><\/span>. Si tratta di oltre un secolo e mezzo di storia durante il quale l\u2019interesse per la condizione animale si \u00e8 via via arricchito di teorie e pratiche nuove, si \u00e8 nutrito di proficui legami con altri movimenti e mobilitazioni, ha assunto una veste legale e istituzionale grazie alla normativa, oggi molto estesa e articolata, che disciplina il trattamento delle altre specie. All\u2019interno di tale cammino una cesura importante la produsse a livello internazionale la nascita delle moderne dottrine antispeciste negli anni Settanta-Ottanta del Novecento: cambiarono le forme della militanza, si ampli\u00f2 il raggio d\u2019azione degli attivisti, emersero nuove rivendicazioni e cominci\u00f2 a trasformarsi anche il punto di vista del legislatore. La <em>Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019animale<\/em> sottoscritta dall\u2019Unesco nel 1978 si pu\u00f2 considerare il simbolico inizio di questo nuovo orientamento; pur non essendo vincolante giuridicamente, attribuisce una limitata soggettivit\u00e0 agli animali affermando che \u00abnascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all\u2019esistenza\u00bb<span id='easy-footnote-3-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-3-11370' title='Cfr. &lt;a href=&quot;www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_205_2_file.pdf.&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt; www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_205_2_file.pdf. &lt;\/a&gt;'><sup>3<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nIn Italia gli effetti di tale svolta sul piano legislativo si videro a partire dagli anni Novanta quando, dopo decenni di sostanziale immobilismo, si apr\u00ec una stagione di grandi riforme che dotarono il nostro ordinamento di disposizioni riguardanti tutti, o quasi, i comparti delle relazioni tra umani e animali. Concentrandosi su questa fase e sugli aspetti principali dell\u2019attuale normativa, il saggio offrir\u00e0 anche un breve excursus storico dedicato all\u2019et\u00e0 liberale e a quella fascista con l\u2019intento di cogliere continuit\u00e0 e rotture di un percorso che ha visto crescere progressivamente, a tutti i livelli, l\u2019attenzione nei confronti dei bisogni e del benessere degli animali. Un paragrafo finale sar\u00e0 incentrato sul raffronto tra l\u2019approccio dell\u2019<em>animal welfare<\/em>, grosso modo assimilabile alle politiche protezioniste vigenti, e la tesi degli <em>animal rights<\/em> attorno alla quale si \u00e8 sviluppato un ampio dibattito che rappresenta probabilmente la sfida maggiore lanciata da alcuni teorici dell\u2019animalismo agli attuali ordinamenti. Anche in questo caso si privilegeranno un\u2019ottica di tipo storico, con l\u2019obiettivo di sottolineare la \u201clunga durata\u201d di determinate riflessioni, e i contributi portati dai principali studiosi italiani dell\u2019argomento.<br>\nLa seconda succinta premessa riguarda il <em>case study<\/em>del saggio. La storia della legislazione protezionista italiana non presenta elementi di spiccata eccezionalit\u00e0, ha conosciuto un cammino abbastanza simile a quello degli altri paesi europei e, rispetto a talune misure, pu\u00f2 essere letta come un adeguamento normativo ai cambiamenti intervenuti nella percezione collettiva degli animali e del nostro rapporto con essi<span id='easy-footnote-4-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-4-11370' title='Cfr. Anna Mannucci, Mariachiara Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente&lt;\/em&gt;, Milano, Giuffr\u00e8, 2001; Francesca Rescigno, &lt;em&gt;I diritti degli animali. Da res a soggetti&lt;\/em&gt;, Torino, Giappichelli, 2005; Maurizio Santoloci, &lt;em&gt;In nome del popolo maltrattato. La tutela giuridica degli altri animali&lt;\/em&gt;, Torino, Satyagraha,1990.'><sup>4<\/sup><\/a><\/span>. La scelta di concentrare il focus sull\u2019Italia discende quindi dalla convinzione che l\u2019esperienza del nostro Paese possa costituire una chiave di lettura per cogliere i pi\u00f9 generali indirizzi e campi d\u2019intervento della normativa in materia di animali. Esiste invero, soprattutto oggi, una caotica pluralit\u00e0 di giurisdizioni che rendono il panorama assai differenziato e producono, anche all\u2019interno delle singole nazioni, un enorme divario tra le leggi esistenti e quelle effettivamente applicate. Lungi pertanto dal presentare l\u2019Italia come un caso virtuoso o un modello universalizzabile, ci limitiamo a constatare che la storia del protezionismo italiano si colloca, tutto sommato, nel solco dell\u2019<em>animal advocacy<\/em> internazionale, ovvero nel solco di quei paesi che gli zoofili ottocenteschi definivano \u00abcivili\u00bb. In tal senso, la normativa italiana pu\u00f2 darci un\u2019idea del molto che \u00e8 stato fatto per agire legalmente in difesa delle vite animali e del molto (o moltissimo) che resta da fare.\n<br>\n<br>\n<b>2. Opera pietosa, civile, patriottica: la legislazione zoofila in et\u00e0 liberale e fascista<\/b>\n<br>\nSebbene le origini del dibattito italiano sulla tutela animale e le prime disposizioni di legge si ritrovino gi\u00e0 nella prima met\u00e0 dell\u2019Ottocento, un vero e proprio movimento zoofilo si struttur\u00f2 solo dopo l\u2019unificazione<span id='easy-footnote-5-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-5-11370' title='Sugli albori del movimento zoofilo italiano cfr. Tommaso Petrucciani, &lt;em&gt;Per una pi\u00f9 mite servit\u00f9. Protezione degli animali e civilizzazione degli italiani (1800-1913)&lt;\/em&gt;, Milano, Mimesis, 2020, pp. 41-108.'><sup>5<\/sup><\/a><\/span>. Sull\u2019esempio della Societ\u00e0 torinese protettrice degli animali, nata nel 1871 grazie all\u2019interessamento di Giuseppe Garibaldi e della nobildonna inglese Anna Winter, associazioni \u00abcontra il mal governo delle bestie\u00bb videro la luce in tutte le principali citt\u00e0 e svilupparono una fitta rete di contatti sia tra loro che con le consorelle europee. Assai lontane dall\u2019orizzonte dei moderni gruppi animalisti, contemplavano un numero ristretto di abusi e maltrattamenti, perlopi\u00f9 quelli praticati nei luoghi pubblici dalla manodopera dedita al bestiame, e si rivolgevano principalmente ai fanciulli e alle classi lavoratrici per affrancarle da \u00abusanze barbare\u00bb e \u00abspettacoli schifosi\u00bb<span id='easy-footnote-6-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-6-11370' title='&lt;em&gt;Rapporto annuale della Societ\u00e0 napoletana per la protezione degli animali&lt;\/em&gt;, Napoli, 1898, p. 6.'><sup>6<\/sup><\/a><\/span>. Il loro obiettivo era diffondere i sentimenti \u00abdell\u2019affetto, della disciplina, della morale e dell\u2019amor patrio\u00bb<span id='easy-footnote-7-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-7-11370' title='&lt;em&gt;Relazione morale della presidentessa Angela Diana Costetti&lt;\/em&gt;, Bologna, 1903, p. 4.'><sup>7<\/sup><\/a><\/span>, ma anche la consapevolezza che un uso corretto e razionale degli animali avrebbe reso \u00abun gran servigio all\u2019ordine della vita materiale, sia dal punto di vista della salubrit\u00e0 che della produzione\u00bb<span id='easy-footnote-8-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-8-11370' title='&lt;em&gt;Resoconto dell\u2019assemblea generale tenuta in Firenze il 15-1-1873&lt;\/em&gt;, Firenze, 1873, p. 15.'><sup>8<\/sup><\/a><\/span>. Con le vesti di autentiche officine educative, le societ\u00e0 zoofile sentivano di partecipare al pi\u00f9 vasto processo di <em>nation building<\/em> e i loro affiliati, provenienti perlopi\u00f9 dal mondo della borghesia liberale e laica, erano spesso impegnati anche in altre cause riformatrici e filantropiche. Il protezionismo trov\u00f2 quindi spazio nel discorso pubblico e nell\u2019attivismo sociale come forma di pedagogia collettiva basata sulla convinzione che il rispetto per gli animali fosse un attributo dei \u00abpopoli civili\u00bb e servisse a \u00abpropagare i progressi dell\u2019umanit\u00e0\u00bb<span id='easy-footnote-9-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-9-11370' title='&lt;em&gt;Statuti della Societ\u00e0 Triestina contro il maltrattamento degli animali&lt;\/em&gt;, Trieste, 1854, p. 3. Sul protezionismo dell\u2019et\u00e0 liberale cfr. T. Petrucciani, &lt;em&gt;Per una pi\u00f9 mite&lt;\/em&gt;, cit.; Giulia Guazzaloca, &lt;em&gt;Primo: non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia&lt;\/em&gt;, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 3-52.'><sup>9<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nPur inclini a pensare che \u00abl\u2019istruzione e l\u2019educazione possono pi\u00f9 delle leggi\u00bb<span id='easy-footnote-10-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-10-11370' title='Giovanni Rostagni di Bozzolo, &lt;em&gt;Resoconto storico della Societ\u00e0 torinese protettrice degli animali&lt;\/em&gt;, Torino, 1873, p. 25.'><sup>10<\/sup><\/a><\/span>, gli zoofili si mossero anche sul terreno politico e gi\u00e0 nel 1873 chiesero di introdurre nella legislazione penale un articolo contro i \u00abmali trattamenti o atti di crudelt\u00e0\u00bb verso gli animali. Lo fece, 16 anni dopo, il nuovo codice penale redatto da Giuseppe Zanardelli che inser\u00ec tra i reati contro la pubblica moralit\u00e0 quello di maltrattamento di animale. L\u2019art. 491 prevedeva un\u2019ammenda fino a 100 lire per \u00abchiunque incrudelisce verso animali o, senza necessit\u00e0 li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive\u00bb; la stessa pena era fissata per chi, \u00abfuori dei luoghi destinati all\u2019insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo\u00bb<span id='easy-footnote-11-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-11-11370' title='Cfr. F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;, cit., pp. 161-163.'><sup>11<\/sup><\/a><\/span>.\nSe, da un lato, si recepiva parzialmente il principio della sensivit\u00e0 animale \u2013 \u00abil martoriare, con animo spietato, esseri sensibili [\u2026] non cessa di essere un male perch\u00e9 quelli che ne soffrono sono privi dell\u2019umana ragione\u00bb \u2013, dall\u2019altro Zanardelli disse che le violenze sugli animali suscitano nell\u2019uomo \u00abaffetti feroci e barbari\u00bb e lo \u00abinduriscono anche contro i suoi simili\u00bb<span id='easy-footnote-12-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-12-11370' title='&lt;em&gt;Progetto del Codice Penale per il Regno d\u2019Italia presentato alla Camera dei deputati della tornata del 22-11-1877&lt;\/em&gt;, Roma, 1888, pp. 714-715.'><sup>12<\/sup><\/a><\/span>, secondo la vecchia \u201ctesi della crudelt\u00e0\u201d di San Tommaso. Che fosse una norma di stampo antropocentrico lo dimostravano altres\u00ec i richiami al pubblico ribrezzo e ai maltrattamenti inutili, segno che il legislatore aveva a cuore soprattutto la protezione della sensibilit\u00e0 collettiva dai turbamenti suscitati dalla spietatezza verso gli animali. Con un\u2019impostazione pedagogica e civilizzatrice, l\u2019art. 491 costitu\u00ec comunque una novit\u00e0 importante, anche perch\u00e9 tutta la legislazione zoofila dell\u2019epoca era ancora incentrata prevalentemente sulla tutela degli interessi umani. Pi\u00f9 che nei contenuti della norma, il problema risiedeva semmai nella sua applicazione e nell\u2019assenza di ausili o riconoscimenti per le societ\u00e0 protettrici; le pressioni degli attivisti in tal senso sarebbero state in parte recepite dalla legge del 1913.<br>\nPresentato alla fine del 1910 da Luigi Luzzatti, il disegno di legge scaturiva dalla consapevolezza che nei \u00abpi\u00f9 civili Stati del mondo\u00bb si stavano estendendo le misure contro le crudelt\u00e0, mentre in Italia l\u2019attuazione dell\u2019art. 491 era lasciata \u00aballo zelo di associazioni di privati cittadini\u00bb<span id='easy-footnote-13-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-13-11370' title='Senato del Regno, Leg. XXIII, &lt;em&gt;Relazione dell\u2019Ufficio Centrale. Protezione degli animali&lt;\/em&gt;, 8-6-1911.'><sup>13<\/sup><\/a><\/span>. Rispetto al progetto originario, tuttavia, il Senato respinse sia la possibilit\u00e0 per le societ\u00e0 zoofile di costituirsi parte civile nei processi penali, sia molte delle restrizioni inizialmente previste per l\u2019esercizio della sperimentazione; la legge fu infine approvata dalla Camera il 6 giugno 1913 con 206 voti favorevoli e 23 contrari. Tutt\u2019altro che perfetta \u2013 ammise Luzzatti \u2013, era comunque l\u2019\u00abinizio di una cosa buona e [\u2026] santa, il rispetto degli esseri pi\u00f9 deboli\u00bb, e nel complesso risultava abbastanza innovativa e dettagliata. Proibiva \u00abgli atti crudeli\u00bb, l\u2019impiego di animali anziani o malati non \u00abpi\u00f9 idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio [\u2026], le sevizie nel trasporto del bestiame, l\u2019accecamento degli uccelli\u00bb e in generale le \u00abinutili torture\u00bb di ogni specie animale; non conteneva pi\u00f9 i vecchi richiami al pubblico ribrezzo e corroborava le iniziative delle societ\u00e0 protettrici, conferendo loro la personalit\u00e0 giuridica e il compito di promuovere l\u2019applicazione delle norme<span id='easy-footnote-14-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-14-11370' title='Camera dei deputati, Leg. XXIII, &lt;em&gt;Discussioni&lt;\/em&gt;, 6-6-1913. Per una ricostruzione del dibattito in Parlamento cfr. Andrea Maori, &lt;em&gt;La protezione degli animali in Italia. Storia dell\u2019ENPA e dei movimenti zoofili ed animalisti dalla met\u00e0 dell\u2019Ottocento alle soglie del Duemila&lt;\/em&gt;, Roma, Enpa, 2016, pp. 61-82.'><sup>14<\/sup><\/a><\/span>. Il suo merito maggiore consisteva proprio nell\u2019aver attribuito \u00abla consacrazione del governo e del Parlamento\u00bb all\u2019operato degli zoofili, rendendo i loro sforzi una \u00abvirt\u00f9 pubblica\u00bb<span id='easy-footnote-15-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-15-11370' title='Luigi Luzzatti, &lt;em&gt;Prefazione&lt;\/em&gt;, in Augusto Agabiti, &lt;em&gt;L\u2019umanit\u00e0 in solitudine (per la protezione degli animali)&lt;\/em&gt;, Roma, Voghera, 1914, p. xi.'><sup>15<\/sup><\/a><\/span>. Sebbene dopo due anni l\u2019ingresso dell\u2019Italia in guerra ne avrebbe compromesso l\u2019applicazione, l\u2019importante contributo degli animali sui campi di battaglia fin\u00ec per rafforzare nell\u2019immaginario collettivo il connubio tra civilt\u00e0, orgoglio patriottico e rispetto per tutte le creature viventi.<br>\nNon stupisce pertanto che Benito Mussolini si sia appropriato della causa della tutela animale per farne un vanto della \u201cmodernit\u00e0 fascista\u201d. Declinata in chiave nazionalista, autoctona e virile, la \u00absana zoofilia\u00bb mussoliniana doveva, da un lato, portare alla completa fascistizzazione del movimento protezionista e, dall\u2019altro, alimentare il mito della grandezza nazionale. \u00abChi maltratta gli animali non \u00e8 italiano\u00bb<span id='easy-footnote-16-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-16-11370' title='L\u2019espressione, attribuita al duce, era molto ricorrente sulla stampa e negli opuscoli zoofili; cfr., ad esempio, Michele De Matteis, &lt;em&gt;Proteggere gli animali&lt;\/em&gt;, Brescia, Opera Pavoniana, 1941, p. 107.'><sup>16<\/sup><\/a><\/span>, soleva dire il duce, che aveva \u00absimpatia\u00bb per tutti gli animali<span id='easy-footnote-17-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-17-11370' title='Rachele Mussolini,&lt;em&gt; La mia vita con Benito&lt;\/em&gt;, Milano, Mondadori, 1948, p. 105.'><sup>17<\/sup><\/a><\/span> e costituiva la prova vivente che tale attitudine non rende incapaci \u00abdi azioni virili ed eroiche\u00bb<span id='easy-footnote-18-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-18-11370' title='Disse cos\u00ec di Mussolini la presidente dell\u2019Enfpa Maria Vezzani Bottai in un discorso radiofonico del 1938; cit. in Hans Reger, &lt;em&gt;Cinque storie di animali&lt;\/em&gt;, Bamberg, Buchners Verlag, 1941, p. 22.'><sup>18<\/sup><\/a><\/span>. Il successivo avvicinamento alla Germania nazista, dove nel 1933 era stata varata una legge anti-crudelt\u00e0 tra le pi\u00f9 avanzate dell\u2019epoca, fece dire a Mussolini che il popolo tedesco, \u00absenza dubbio un popolo militare\u00bb, aveva \u00abnaturalmente insito il rispetto verso gli animali fino a mostrare talvolta un vero culto per esso\u00bb<span id='easy-footnote-19-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-19-11370' title='Cit. in Ibidem, p. 20.'><sup>19<\/sup><\/a><\/span>. Nell\u2019ottica del regime gli animali erano comunque \u00abbeni\u00bb della nazione e \u00abfattori necessari dell\u2019autarchia\u00bb<span id='easy-footnote-20-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-20-11370' title='M. De Matteis, &lt;em&gt;Proteggere&lt;\/em&gt;, cit., p. 45.'><sup>20<\/sup><\/a><\/span>. Trasferita \u00absopra un piano nazionale e coordinato\u00bb, la zoofilia diventava cos\u00ec indistinguibile dalla zootecnia, la bont\u00e0 si legava all\u2019utile, la gratitudine al profitto e la disciplina morale del singolo si trasfondeva negli interessi della patria<span id='easy-footnote-21-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-21-11370' title='Cfr. &lt;em&gt;Nella sfera dell\u2019autarchia. L\u2019azione della zoofilia&lt;\/em&gt;, in \u201cCorriere della Sera\u201d, 9-6-1938. '><sup>21<\/sup><\/a><\/span>. Gestire e disciplinare il rapporto tra gli italiani e il mondo animale divenne pertanto uno degli obiettivi dell\u2019esperimento totalitario mussoliniano e in questa direzione si orientarono le sue disposizioni legislative<span id='easy-footnote-22-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-22-11370' title='Cfr. Giulia Guazzaloca, &lt;em&gt;\u00abAnyone who Abuses Animals is no Italian\u00bb: Animal Protection in Fascist Italy&lt;\/em&gt;, in \u00abEuropean History Quarterly\u00bb, vol. 50, 2020, pp. 669-688.'><sup>22<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nLa legge pi\u00f9 autenticamente fascista \u2013 ma altres\u00ec decisiva per le sorti del movimento zoofilo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale \u2013 fu quella che nel 1938 istitu\u00ec l\u2019Ente nazionale fascista per la protezione degli animali. Eretto in ente morale autorizzato a fregiarsi del fascio littorio, assorb\u00ec le preesistenti societ\u00e0 zoofile con il compito di concorrere alla \u00abdifesa del patrimonio zootecnico\u00bb, svolgere un\u2019\u00abefficace propaganda di sana zoofilia\u00bb e vigilare sull\u2019attuazione delle disposizioni di legge<span id='easy-footnote-23-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-23-11370' title='Camera dei deputati, Leg. XXIX, &lt;em&gt;Discussioni&lt;\/em&gt;, 16-3-1938. '><sup>23<\/sup><\/a><\/span>. Organo \u00abparastatale, unitario e totalitario\u00bb<span id='easy-footnote-24-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-24-11370' title='Dott. Alfa, &lt;em&gt;La Giornata degli animali&lt;\/em&gt;, in \u201cCorriere mercantile\u201d, 7-2-1938'><sup>24<\/sup><\/a><\/span> celebrato come \u00abuna nuova provvidenza del regime\u00bb<span id='easy-footnote-25-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-25-11370' title='&lt;em&gt;Una nuova provvidenza del regime&lt;\/em&gt;, in \u201cIl Nuovo Torrazzo\u201d, 6-11-1937. '><sup>25<\/sup><\/a><\/span> che istituzionalizzava la zoofilia \u00abnel grande quadro corporativo della nazione fascista\u00bb<span id='easy-footnote-26-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-26-11370' title='H. Reger, &lt;em&gt;Cinque&lt;\/em&gt;, cit., p. 17.'><sup>26<\/sup><\/a><\/span>, il nuovo ente costitu\u00ec l\u2019acme del dirigismo mussoliniano in materia di tutela e, pi\u00f9 in generale, uno dei tasselli del programma di integrazione totale della societ\u00e0 nello Stato. Anche la cosiddetta legge Acerbo, il testo unico delle disposizioni sulla caccia varato nel 1931, mirava essenzialmente alla fascistizzazione del comparto venatorio; le vecchie associazioni furono incorporate dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani che, sotto la vigilanza del Ministero dell\u2019Agricoltura, divenne l\u2019effettivo strumento di gestione della caccia da parte del governo<span id='easy-footnote-27-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-27-11370' title='Cfr. Zeffiro Ciuffoletti, &lt;em&gt;Storia dell\u2019associazionismo venatorio in Italia&lt;\/em&gt;, Bologna, Greentime, 1997, pp. 43-63.'><sup>27<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nDelle tre leggi promulgate in tema di sperimentazione animale, la pi\u00f9 importante fu quella del 1931 che, lievemente modificata dieci anni dopo, sarebbe rimasta in vigore fino al 1992. Per la prima volta utilizzava il termine \u00abvivisezione\u00bb, vietandola assieme a tutti gli esperimenti su mammiferi e uccelli quando non avessero \u00ablo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale\u00bb; quella su cani e gatti, \u00abnormalmente vietata\u00bb, era permessa solo qualora non fosse \u00abassolutamente possibile\u00bb avvalersi di altre specie. Anche l\u2019obbligo di anestetizzare gli animali poteva non essere rispettato in casi di estrema necessit\u00e0. Nel complesso le numerose deroghe, poco specificate e lasciate alla libera decisione dei ricercatori, finivano per disciplinare solo limitatamente l\u2019uso degli animali negli esperimenti<span id='easy-footnote-28-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-28-11370' title='Per il testo della legge 924\/1931 cfr. &lt;a href=&quot;www.edizionieuropee.it\/LAW\/HTML\/90\/zn97_01_002.html.&quot; title=&quot;&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt; www.edizionieuropee.it\/LAW\/HTML\/90\/zn97_01_002.html&lt;\/a&gt; '><sup>28<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nNon erano disposizioni davvero originali e cogenti neppure quelle contenute nel codice penale promulgato da Alfredo Rocco nel 1930. L\u2019articolo pi\u00f9 importante, il 727 sul reato di maltrattamento, riprendeva sostanzialmente il testo dell\u2019articolo del codice Zanardelli e lasciava indefinito e discrezionale il concetto di \u201cmaltrattamento\u201d; anche l\u2019articolo sull\u2019uccisione o danneggiamento di animali altrui continuava a vedere l\u2019animale come un bene economico salvaguardato dallo Stato negli interessi del proprietario. Se fra le norme penali la sola novit\u00e0 di rilievo consistette nell\u2019introduzione del reato di \u00abomessa custodia o mal governo di animali\u00bb (art. 672)<span id='easy-footnote-29-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-29-11370' title='Per un\u2019analisi giuridica delle norme cfr. F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., pp. 163-167. '><sup>29<\/sup><\/a><\/span>, pi\u00f9 significativo fu il regolamento sulla vigilanza delle carni del 1928 con cui il regime, dietro le pressioni degli zoofili, stabil\u00ec che per la macellazione si dovessero adottare \u00abprocedimenti atti a produrre la morte nel modo pi\u00f9 rapido possibile\u00bb; l\u2019impiego di pistole a proiettile captivo, un \u00absistema di macellazione umanitaria, assolutamente accettabile sotto tutti i punti di vista\u00bb<span id='easy-footnote-30-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-30-11370' title='Archivio centrale dello Stato (ACS), Polizia amministrativa e sociale (POLAM), 1940-1975, b. 96, &lt;em&gt;Relazione del presidente sull\u2019esercizio 1940&lt;\/em&gt;, s.d. Cfr. anche Giuseppe Gasco, &lt;em&gt;La macellazione eutanasica od \u00abumanitaria\u00bb&lt;\/em&gt;, Lucca, Lippi, 1939.'><sup>30<\/sup><\/a><\/span>, sarebbe diventato una delle grandi battaglie dell\u2019Enfpa. Con l\u2019introduzione delle leggi razziali nel 1938, il regime impose il divieto di macellazione per dissanguamento secondo il rito ebraico, una misura \u00abilluminata\u00bb \u2013 scrisse la stampa \u2013 che metteva fine a una \u00abbarbara pratica\u00bb indegna di \u00abuna razza civile\u00bb<span id='easy-footnote-31-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-31-11370' title='Cfr. &lt;em&gt;Il rituale ebraico \u00e8 vietato da oggi&lt;\/em&gt;, in \u201cLa Gazzetta del Popolo\u201d, 19-10-1938; &lt;em&gt;La proibizione di un disgustoso e incivile rito ebraico&lt;\/em&gt;, in \u201cIl Piccolo\u201d, 20-10-1938.'><sup>31<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nIn generale, le disposizioni introdotte dal fascismo si rivelarono durature ma non cos\u00ec radicali come le presentava la roboante propaganda mussoliniana. La centralizzazione statalistica non comport\u00f2 una reale semplificazione normativa, non elimin\u00f2 le deroghe in materia di vivisezione, non chiar\u00ec la definizione del reato di maltrattamento, mentre la sovrapposizione delle competenze continuava a costituire un limite alla razionalizzazione efficientistica cui aspirava Mussolini<span id='easy-footnote-32-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-32-11370' title='Nel 1936 non fu accolta la proposta di Giuseppe Gregoraci, coordinatore delle societ\u00e0 zoofile, di raccogliere in un testo unico l\u2019insieme delle norme e dei decreti in tema di animali; Giuseppe Gregoraci, &lt;em&gt;Progetto di legge per la protezione degli animali (Testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione degli animali)&lt;\/em&gt;, Roma, Saturnia, 1936.'><sup>32<\/sup><\/a><\/span>. Inoltre, bench\u00e9 si dicesse che il rispetto per gli animali era stato elevato a \u00abdovere sancito dalla legge\u00bb<span id='easy-footnote-33-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-33-11370' title='Umberto Maggi, &lt;em&gt;Presentazione&lt;\/em&gt;, in M. De Matteis, &lt;em&gt;Proteggere&lt;\/em&gt;, cit., p. 7.'><sup>33<\/sup><\/a><\/span>, la tutela giuridica restava indirizzata principalmente ai sentimenti umani di piet\u00e0 e all\u2019inviolabilit\u00e0 del patrimonio. Con la nascita della Repubblica sopravvisse comunque la maggior parte dei provvedimenti fascisti, compreso l\u2019Ente nazionale per la protezione degli animali che nel 1945 il governo decise di non sopprimere perch\u00e9 \u00abin ogni paese che si rispetti, il senso di umanit\u00e0 nei riguardi degli animali fa parte dell\u2019educazione civile\u00bb<span id='easy-footnote-34-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-34-11370' title='ACS, POLAM, 1907-1986, b. 775, &lt;em&gt;Nota del Ministero dell\u2019Interno alla Segreteria particolare del Capo della polizia&lt;\/em&gt;, 11-11-1945. '><sup>34<\/sup><\/a><\/span>. La creatura tanto voluta da Mussolini, sebbene per motivi lontani dal riconoscimento della dignit\u00e0 animale, sarebbe rimasta un ente di diritto pubblico fino alla fine degli anni Settanta.\n<br>\n<br>\n<b> 3. Dalla parte degli animali: la nascita dell\u2019animalismo moderno<\/b>\n<br>\nQuando nel 1982 Alberto Pontillo, teorico e organizzatore del movimento antivivisezionista, coni\u00f2 il termine \u201canimalismo\u201d lo fece per sottolineare la cesura con l\u2019approccio compassionevole della vecchia zoofilia e per dimostrare che l\u2019attivismo in favore degli animali stava cambiando volto anche in Italia<span id='easy-footnote-35-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-35-11370' title='Per Pontillo la novit\u00e0 principale consisteva nel modo di \u00abdefinire razionalmente, moralmente, il nostro rapporto con gli animali, vedendolo anche, e soprattutto, dalla parte loro\u00bb; Alberto Pontillo, &lt;em&gt;Introduzione&lt;\/em&gt;, in Peter Singer, &lt;em&gt;Liberazione Animale&lt;\/em&gt;, supplemento di \u201cLiberiamo la cavia\u201d, IV, 4-1986, pp. vii-viii.'><sup>35<\/sup><\/a><\/span>. Mentre l\u2019Enpa \u2013 all\u2019epoca la pi\u00f9 grande realt\u00e0 organizzativa del settore con oltre 110 sedi e migliaia di volontari \u2013 attraversava una grossa crisi interna e la sezione italiana del WWF aveva cominciato a promuovere il passaggio dal vecchio conservazionismo al moderno ecologismo, nell\u2019ambito della tutela animale la frattura fu data dalla pubblicazione nel 1976 di <em>Imperatrice Nuda<\/em> dell\u2019italo-svizzero Hans Ruesch. Pietra miliare dell\u2019antivivisezionismo italiano e internazionale, il volume port\u00f2 alla nascita di nuove organizzazioni \u2013 tra le altre, la Lega anti-vivisezione istituita a Roma nel 1977, la Lega antivivisezionista italiana, l\u2019Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, la Lega italiana dei diritti dell\u2019animale \u2013 caratterizzate sia dall\u2019impegno per \u00abl\u2019abolizione totale della vivisezione\u00bb, e non gi\u00e0 solo per la sua regolamentazione, sia dal credo antispecista, paradigma teorico centrale di tutte le nuove etiche animaliste<span id='easy-footnote-36-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-36-11370' title='Cfr. G. Guazzaloca, &lt;em&gt;Primo: non maltrattare&lt;\/em&gt;, cit., pp. 136-146.'><sup>36<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nIl termine \u201cspecismo\u201d era stato introdotto nel 1970 dallo psicologo inglese Richard Ryder per indicare la diffusa discriminazione praticata dall\u2019uomo verso i membri delle altre specie e divenne il concetto portante di <em>Animal Liberation<\/em> (1975), il volume del filosofo australiano Peter Singer considerato la bibbia dell\u2019animalismo moderno. Se <em>Animal Liberation<\/em> fece decadere la discriminazione in base all\u2019appartenenza di specie tramite l\u2019argomento della sofferenza, <em>The Case for Animal Rights<\/em> (1983) dello statunitense Tom Regan formalizz\u00f2 su basi giusnaturalistiche la teoria dei diritti animali<span id='easy-footnote-37-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-37-11370' title='Per una sintesi delle dottrine animaliste cfr., tra gli altri, Barbara de Mori, &lt;em&gt;Che cos\u2019\u00e8 la bioetica animale&lt;\/em&gt;, Roma, Carocci, 2007. Sugli orientamenti del nuovo movimento animalista cfr. James M. Jasper, Dorothy Nelkin,&lt;em&gt; The Animal Rights Crusade. &lt;\/em&gt;&lt;em&gt;The Growth of a Moral Protest&lt;\/em&gt;, New York, Free Press, 1992.'><sup>37<\/sup><\/a><\/span>. Si tratt\u00f2 di una rivoluzione copernicana che invest\u00ec tutti gli ambiti della \u201cquestione animale\u201d a partire dal lessico: il concetto di specismo, l\u2019assimilazione della vivisezione a un moderno \u201colocausto\u201d, il nuovo linguaggio liberazionista furono il detonatore di un nuovo inizio nella storia della protezione animale. Allontanatasi dalla mera lotta alle crudelt\u00e0, cominci\u00f2 a rivendicare la difesa dei non umani in base al medesimo \u00abprincipio etico su cui si fonda l\u2019eguaglianza umana\u00bb<span id='easy-footnote-38-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-38-11370' title='Peter Singer, &lt;em&gt;Liberazione animale&lt;\/em&gt;, Milano, Il Saggiatore, 2003 (ed. or. 1975), p. 17.'><sup>38<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nMettersi \u00abdalla parte degli animali\u00bb, come affermava Pontillo, non rappresent\u00f2 il solo elemento di rottura delle nuove leghe con la tradizione zoofila precedente; lo furono anche l\u2019ampiezza dei campi di intervento, la radicalit\u00e0 delle rivendicazioni, le modalit\u00e0 discorsive, le strategie propagandistiche. Gli allevamenti intensivi, il massacro degli animali da pelliccia, la caccia, l\u2019uccellagione, il randagismo, gli zoo, le corride, gli spettacoli con animali, le corse dei cavalli diventarono altrettanti fronti di un\u2019attivit\u00e0 massiccia e capillare che mirava a sensibilizzare tanto l\u2019opinione pubblica quanto la classe politica. Da un lato, infatti, i militanti utilizzavano tutti i repertori dell\u2019azione collettiva (presidi, petizioni, picchetti, boicottaggi, sit-in, scioperi della fame) per suscitare la solidariet\u00e0 dei cittadini, interessare i mass media e fare pressione sui governi. Dall\u2019altro, facevano circolare una gran quantit\u00e0 di materiali dai contenuti spesso crudi e scioccanti per squarciare il velo di ignoranza che ancora copriva le pratiche di sfruttamento e creare un forte impatto emotivo nei destinatari. I \u00abmanifesti strappalacrime\u00bb delle campagne anti-pellicce ad esempio, evocando \u00absenza mezzi termini l\u2019omicidio\u00bb, crearono polemiche, imbarazzi, sensi di colpa<span id='easy-footnote-39-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-39-11370' title='Alessandra Longo, &lt;em&gt;Ma che vergogna&amp;#8230; va in giro in pelliccia&lt;\/em&gt;, in \u201cla Repubblica\u201d, 17-12-1989.'><sup>39<\/sup><\/a><\/span>; il fortunato slogan lanciato dalla Lav (Lega anti-vivisezione) negli anni Novanta <em>Tua madre ha una pelliccia? La mia non l\u2019ha pi\u00f9<\/em>, con l\u2019immagine di un cucciolo di volpe, \u00e8 giunto fino ai giorni nostri. <br>\nCuore pulsante del moderno animalismo, fu comunque l\u2019antivivisezionismo a dare notoriet\u00e0 alle nuove leghe e a fare da collettore alle diverse anime dell\u2019universo associazionistico. Gi\u00e0 nel 1978 gli attivisti riuscirono a raccogliere 270.000 firme per una proposta di legge d\u2019iniziativa popolare che chiedeva l\u2019abolizione totale della sperimentazione animale in Italia<span id='easy-footnote-40-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-40-11370' title='Camera dei deputati, Leg. VII, &lt;em&gt;Disposizioni sulla ricerca e sperimentazione scientifica con particolare riguardo alla vivisezione&lt;\/em&gt;, proposta di legge d\u2019iniziativa popolare presentata il 6-4-1978.'><sup>40<\/sup><\/a><\/span>; l\u2019anno successivo \u201cIl Resto del Carlino\u201d scrisse che il tema della vivisezione teneva ormai banco \u00abdalle colonne dei giornali ai consessi accademici, dalle aule consiliari a quelle giudiziarie\u00bb<span id='easy-footnote-41-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-41-11370' title='&lt;em&gt;Gli esperimenti sui conigli fanno ribrezzo al pretore&lt;\/em&gt;, in \u201cIl Resto del Carlino\u201d, 26-9-1979. '><sup>41<\/sup><\/a><\/span>. Nell\u2019aprile del 1984 la <em>Settimana dell\u2019antivivisezione<\/em>, organizzata a Roma dalla Lav con il patrocinio dell\u2019assessorato alla Cultura, fu un successo inaspettato con migliaia i visitatori e una grande eco sui mezzi di comunicazione. L\u2019antivivisezionismo cominci\u00f2 a coinvolgere anche la classe politica, inserendosi trasversalmente agli schieramenti; furono soprattutto Adele Faccio del Partito radicale, il socialista Filippo Fiandrotti e Gianni Tamino di Democrazia proletaria ad appoggiarlo attivamente e a promuoverlo presso i colleghi parlamentari. Quando, nel 1984, Fiandrotti riusc\u00ec a far passare alla Camera un ordine del giorno sul blocco triennale dei fondi pubblici destinati alla vivisezione, il trimestrale della Lav titol\u00f2 <em>In Parlamento una maggioranza antivivisezionista<\/em><span id='easy-footnote-42-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-42-11370' title='&lt;em&gt;In Parlamento una maggioranza antivivisezionista!!!&lt;\/em&gt;, in \u201cLiberiamo la cavia\u201d, II, 4-1984, p. 3.'><sup>42<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nSul finire degli anni Ottanta partirono anche in Italia le mobilitazioni contro l\u2019uso degli animali nei test dell\u2019industria cosmetica e le campagne di boicottaggio dei prodotti delle aziende che li impiegavano. Nel 1989 all\u2019istituto Rizzoli di Bologna, dove era prevista l\u2019apertura di un centro di ricerca con animali, una trentina di tecnici si dichiararono obiettori di coscienza alla vivisezione e l\u2019ospedale ne accolse la richiesta<span id='easy-footnote-43-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-43-11370' title='Cfr. Stefano Cagno, &lt;em&gt;Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione&lt;\/em&gt;, Roma, Editori Riuniti, 2002, pp. 129-130.'><sup>43<\/sup><\/a><\/span>. Quello fu anche l\u2019anno in cui la Lav acquist\u00f2 una pagina del supplemento culturale di \u201cla Repubblica\u201d titolandola <em>La vivisezione \u00e8 un crimine<\/em>; intervenne, tra gli altri, il premio Nobel Rita Levi Montalcini che defin\u00ec \u00abgiusta\u00bb la sperimentazione controllata e \u00abbarbari\u00bb gli antivivisezionisti<span id='easy-footnote-44-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-44-11370' title='&lt;em&gt;Amo \u201cfollemente\u201d e da sempre gli animali. Ma, se controllata, la vivisezione \u00e8 giusta&lt;\/em&gt;, in \u201cCorriere della Sera\u201d, 21-7-1989. Cfr. Alberto Pontillo, &lt;em&gt;L\u2019incantevole vivisettrice&lt;\/em&gt;, in \u201cLiberiamo la cavia\u201d, VII, 2-1989, p. 1.'><sup>44<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nTra polemiche, dibattiti, boicottaggi a circhi e zoo, campagne per Natali e Pasque \u00absenza sangue\u00bb, le istanze degli animalisti avevano ormai conquistato le luci della ribalta. Nel 1985 il presidente della Lega italiana protezione uccelli, dal divano di \u00abPronto, Raffaella?\u00bb, iscrisse la Carr\u00e0 alla sua associazione in diretta nazionale. Nell\u2019edizione di \u00abFantastico\u00bb del 1987, alla vigilia di una tornata referendaria, Adriano Celentano invit\u00f2 gli italiani a scrivere sulla scheda elettorale \u00abla caccia \u00e8 contro l\u2019amore\u00bb, finendo incriminato per attentato contro i diritti politici<span id='easy-footnote-45-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-45-11370' title='Cfr. Franco Scottoni, &lt;em&gt;Fantastico inquisito&lt;\/em&gt;, in \u201cla Repubblica\u201d, 21-11-1987.'><sup>45<\/sup><\/a><\/span>. Nel 1988 migliaia di persone, compresi attori e star del mondo dello spettacolo, sfilarono a Roma in compagnia dei loro cani per sensibilizzare gli italiani contro la piaga degli abbandoni e chiedere una nuova legge sul randagismo<span id='easy-footnote-46-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-46-11370' title='Cfr. &lt;em&gt;Vip in Piazza a difesa degli animali&lt;\/em&gt;, in \u201cCorriere della Sera\u201d, 17-4-1988.'><sup>46<\/sup><\/a><\/span>. Qualche anno dopo Marina Ripa di Meana fece scandalo facendosi ritrarre nuda in una campagna anti-pellicce dell\u2019International Fund for Animal Welfare. Non solo la difesa degli animali aveva cambiato volto, linguaggio, strategie, ma stava ottenendo una sempre pi\u00f9 vasta legittimazione pubblica; il passo successivo sarebbe stato trasferirne le istanze sul terreno politico e giuridico.\n<br>\n<br>\n<b>4. In difesa del popolo maltrattato: la legislazione degli anni Novanta-Duemila<\/b>\n<br>\nFrutto delle grandi mobilitazioni degli anni precedenti, ma anche dei fermenti riformatori che segnarono il passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica, il rinnovamento legislativo in materia di tutela animale si apr\u00ec con quella che \u00e8 stata definita una sorta di \u00abcostituzione per animali\u00bb<span id='easy-footnote-47-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-47-11370' title='Paolo Quark, &lt;em&gt;Abbandonare Fido diventa reato&lt;\/em&gt;, in \u201cLa Stampa\u201d, 1-9-1991.'><sup>47<\/sup><\/a><\/span>: la legge quadro n. 281 del 1991 sulla protezione di cani e gatti e sulla prevenzione del randagismo. All\u2019avanguardia nel panorama internazionale e ancora oggi, almeno sulla carta, \u00abuna delle normative pi\u00f9 avanzate al mondo\u00bb<span id='easy-footnote-48-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-48-11370' title='Margherita D\u2019Amico, &lt;em&gt;La legge sui randagi c\u2019\u00e8, basta volerla applicare&lt;\/em&gt;, in \u201cla Repubblica\u201d, 21-8-2012.'><sup>48<\/sup><\/a><\/span>, introdusse il principio che il controllo delle popolazioni lo si attua non con la soppressione ma mediante la prevenzione e la sterilizzazione. Stabil\u00ec che i cani e i gatti randagi o ospitati nei rifugi non possono essere destinati alla sperimentazione n\u00e9 soppressi, se non in caso di gravi malattie o pericolosit\u00e0 e in modo esclusivamente eutanasico; istitu\u00ec l\u2019anagrafe canina con l\u2019obbligo di iscrizione per tutti i cani, affid\u00f2 alle regioni il compito di provvedere alla costruzione dei rifugi, fiss\u00f2 multe per l\u2019abbandono dell\u2019animale di propriet\u00e0, la mancata iscrizione all\u2019anagrafe, il commercio di cani e gatti destinati alla vivisezione. Ai gatti randagi riconobbe il diritto di vivere in libert\u00e0, assegnando alle autorit\u00e0 locali il compito di sterilizzarli e ricollocarli nel loro ambiente. Se, sul piano pratico, mise fine alla triste pratica della soppressione in massa degli animali nei rifugi (circa 100.000 esemplari uccisi ogni anno per gassazione), a livello teorico plasm\u00f2 una nuova visione dell\u2019animale e dell\u2019obbligo di tutela: i randagi protetti come \u201ccategoria\u201d e la tutela non pi\u00f9 vincolata all\u2019offesa della sensibilit\u00e0 umana<span id='easy-footnote-49-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-49-11370' title='Cfr. Anna Mannucci, &lt;em&gt;Leggi italiane e contesto culturale&lt;\/em&gt;, in Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri (a cura di),&lt;em&gt; Trattato di biodiritto. La questione animale&lt;\/em&gt;, Milano, Giuffr\u00e8, 2012, pp. 343-344.'><sup>49<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nLa modernit\u00e0 della legge anti-randagismo la si riscontra in parte anche nei documenti della commissione ministeriale preposta alla riforma del codice penale, che infatti sugger\u00ec di elevare \u00abl\u2019animale medesimo a oggetto primario della tutela stessa\u00bb<span id='easy-footnote-50-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-50-11370' title='Cit. in Valerio Pocar, Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 95. '><sup>50<\/sup><\/a><\/span>. Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti del nuovo art. 727, introdotto nel 1993, vi erano l\u2019estensione dei criteri di valutazione del maltrattamento, una serie di previsioni specifiche dei casi in cui l\u2019offesa verso gli animali sia pi\u00f9 grave del semplice maltrattamento, la punibilit\u00e0 dell\u2019abbandono degli animali domestici, delle forme di detenzione incompatibili con la loro natura, dell\u2019organizzazione e partecipazione a spettacoli che ne causano \u00abstrazio o sevizie\u00bb. A fronte di alcune \u00abnovit\u00e0 in senso propriamente animalistico\u00bb<span id='easy-footnote-51-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-51-11370' title='Ibidem, p. 97.'><sup>51<\/sup><\/a><\/span>, la disposizione riformata non modificava per\u00f2 l\u2019impianto sostanziale del vecchio articolo, mantenendo ancora vaga la definizione di maltrattamento, contravvenzionale la natura del reato e non trattando settori come la caccia, la pesca, la sperimentazione. Negli anni successivi sarebbero state le interpretazioni giurisprudenziali a estendere il campo applicativo della norma, mediante la progressiva affermazione dell\u2019idea di una soggettivit\u00e0 animale a cui legare il principio di tutela<span id='easy-footnote-52-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-52-11370' title='Cfr. F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., pp. 170-180; G. Fiandaca, &lt;em&gt;Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., pp. 79-91.'><sup>52<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nProprio al fine di superare le insufficienze dell\u2019art. 727 e di contrastare lo sfruttamento criminale degli animali, nel 2004 fu approvata la legge n. 189 sul \u00abdivieto di maltrattamento\u00bb. Intestando il nuovo titolo del codice penale ai \u00abdelitti contro il sentimento per gli animali\u00bb si confermava la tradizionale visione antropocentrica, ma la legge risult\u00f2 innovativa perch\u00e9 inaspriva le pene per i reati pi\u00f9 gravi e conferiva una nuova soggettivit\u00e0 all\u2019animale quale \u00abessere vivente capace di soffrire\u00bb e pertanto oggetto di tutela specifica. Rispetto all\u2019uccisione, punita col carcere, elimin\u00f2 la distinzione tra quella di un animale altrui e quella di un animale proprio o di nessuno; il maltrattamento fu trasformato da contravvenzione in delitto e si decise di sanzionare il procurare lesioni crudeli, sottoporre l\u2019animale a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, somministrargli sostanze stupefacenti. Per i combattimenti clandestini la legge aggiunse la sanzione anche per addestratori, organizzatori, scommettitori e per l\u2019abbandono di un animale domestico la possibilit\u00e0 della reclusione fino a un anno<span id='easy-footnote-53-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-53-11370' title='Cfr. Maurizio Santoloci, &lt;em&gt;La nuova legge sulla tutela degli animali: finalmente una protezione diretta in linea con l\u2019Europa&lt;\/em&gt;, in Gianluca Felicetti&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;(a cura di), &lt;em&gt;Animali, non bestie. Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti&lt;\/em&gt;, Milano, Ambiente, 2004, pp. 109-127.'><sup>53<\/sup><\/a><\/span>. Difformi furono tuttavia le reazioni del mondo animalista; la soddisfazione di Enpa, Animalisti italiani, Legambiente, Lav non fu condivisa da molte altre leghe che criticarono la scelta legislativa di non punire le condotte colpose, di aver collocato le nuove disposizioni tra i delitti \u00abcontro il sentimento per gli animali\u00bb e di non averle applicate in materia di caccia, allevamento, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo. Per quanto impossibile ottenere da un articolo del codice penale l\u2019abolizione completa di tutte queste pratiche, si tratta effettivamente di limiti che indeboliscono le prospettive di garanzia e tutela<span id='easy-footnote-54-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-54-11370' title='Cfr. ibidem, pp. 115-116; Santoloci fu tra gli estensori del testo e lo defin\u00ec \u00abun grande passo avanti in nome del popolo maltrattato\u00bb. Cfr. anche F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., pp. 180-189.'><sup>54<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nNel settore della sperimentazione animale, ancora regolamentato dalla legge fascista, si intervenne nel 1992 recependo tardivamente la direttiva europea 86\/609\/CEE. I principali elementi di novit\u00e0, tali da rendere la legge in apparenza molto restrittiva, riguardavano l\u2019attenzione per la salute e il benessere delle cavie, le responsabilit\u00e0 del veterinario e del ricercatore, l\u2019obbligo di comunicazione o autorizzazione, l\u2019introduzione del concetto di \u00abmetodi alternativi\u00bb, il ricorso agli animali solo quando non \u00e8 utilizzabile \u00abaltro metodo scientificamente valido\u00bb e \u00abpraticamente applicabile\u00bb<span id='easy-footnote-55-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-55-11370' title='Il termine \u201calternativi\u201d fu introdotto nel 1978 dal fisiologo David Smyth rielaborando il principio delle 3R, &lt;em&gt;replacement, reduction, refinement&lt;\/em&gt;, formulato nel 1959 da due ricercatori britannici. Cfr. Gilberto Corbellini, Chiara Lalli, &lt;em&gt;Cavie? Sperimentazione e diritti animali&lt;\/em&gt;, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 89-101; S. Cagno, &lt;em&gt;Gli animali&lt;\/em&gt;, cit., pp. 144-161.'><sup>55<\/sup><\/a><\/span>. Insoddisfatte, per\u00f2, le leghe animaliste denunciarono le numerose deroghe, le lacune nella definizione di \u201cesperimento\u201d e nella quantificazione del dolore e le iniziali carenze nella rete dei controlli e nella ricerca dei metodi alternativi<span id='easy-footnote-56-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-56-11370' title='Cfr. Roberta Bertocci, &lt;em&gt;La vivisezione: a quando i metodi alternativi?&lt;\/em&gt;, in G. Felicetti (a cura di), &lt;em&gt;Animali&lt;\/em&gt;, cit., pp. 79-84; Michela Kuan,&lt;em&gt; La vivisezione in Italia regione per regione&lt;\/em&gt;, in \u201cImpronte\u201d, n. 7, 2013.'><sup>56<\/sup><\/a><\/span>. Fu invece coronata da un pieno successo la lunga battaglia degli animalisti italiani ed europei per vietare i test sugli animali nell\u2019industria cosmetica: nel 2013, a vent\u2019anni dalla prima direttiva comunitaria che ne proponeva l\u2019abolizione, entrarono in vigore le ultime disposizioni previste, tra cui il divieto di commercializzare all\u2019interno della Ue i cosmetici testati su animali<span id='easy-footnote-57-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-57-11370' title='Cfr., ad esempio, Monica Rubino, &lt;em&gt;Stop ai test sugli animali per i cosmetici&lt;\/em&gt;, in \u201cla Repubblica\u201d, 9-3-2013.'><sup>57<\/sup><\/a><\/span>. Per gli attivisti italiani, che da anni sostenevano le proteste di medici e ricercatori indisponibili all\u2019uso degli animali, fu altres\u00ec una grande vittoria la legge 413\/1993 sull\u2019obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Legge \u00aboriginalmente italiana\u00bb e \u00abaltamente significativa\u00bb, dal punto di vista giuridico pu\u00f2 essere letta sia come una forma di tutela della libert\u00e0 di pensiero del singolo, sia come la protezione di un bene di rango elevatissimo, ovvero l\u2019integrit\u00e0 e la non sofferenza dell\u2019animale. Secondo quest\u2019ultima interpretazione, la legge collocherebbe \u00abil bene animale, almeno nel perimetro della coscienza\u00bb, a un livello cos\u00ec alto da renderlo \u00abbilanciabile con il bene costituzionalmente superprotetto della salute\/vita umana\u00bb<span id='easy-footnote-58-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-58-11370' title='Luigi Lombardi Vallauri, &lt;em&gt;L\u2019obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., p. 270 ,p. 276.'><sup>58<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nA partire dagli anni Novanta si \u00e8 molto sviluppata in ambito nazionale e comunitario anche la legislazione su allevamento, trasporto e macellazione, per quanto le prime riforme risalissero alla fine degli anni Settanta. Fu allora che cominci\u00f2 a farsi strada l\u2019attenzione del legislatore per la sofferenza animale e quando, nel 1978, l\u2019Italia introdusse l\u2019obbligo di stordimento prima della macellazione per diverse specie di animali, la legge menzionava esplicitamente la necessit\u00e0 di evitare loro \u00abogni sofferenza inutile\u00bb<span id='easy-footnote-59-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-59-11370' title='&lt;em&gt;Norme di attuazione della direttiva CEE n. 74\/577 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione&lt;\/em&gt;, legge 439\/1978. L\u2019obbligo dello stordimento fu ribadito dal decreto legislativo n. 333 del 1998.'><sup>59<\/sup><\/a><\/span>. La successiva normativa, in molti casi differenziata a seconda delle specie, da un lato presenta lacune, inesattezze espressive, deroghe, carenze sul piano dei controlli e del sanzionamento, ma dall\u2019altro evidenzia il tentativo di valorizzare il benessere degli animali in quanto \u00abesseri senzienti\u00bb; un importante principio, quest\u2019ultimo, incluso nel Trattato di Lisbona come valore condiviso dell\u2019Unione europea. Anche in questo settore furono decisive le pressioni degli attivisti \u2013 massiccia, ad esempio, la campagna contro gli allevamenti in batteria delle galline ovaiole, conclusasi con la decisione europea di vietarli a partire dal 2012<span id='easy-footnote-60-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-60-11370' title='Cfr. Franco Travaglini, &lt;em&gt;Il benessere animale e il caso della gallina ovaiola&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., pp. 177-197.'><sup>60<\/sup><\/a><\/span> \u2013, le nuove acquisizioni scientifiche in materia di <em>animal welfare<\/em> e la crescente sensibilit\u00e0 dell\u2019opinione pubblica. Il regolamento europeo del 2009 sull\u2019abbattimento degli animali sottoline\u00f2 infatti che la macellazione era ormai diventata \u00abuna questione di interesse pubblico\u00bb e che i consumatori si aspettavano il rispetto delle \u00abnorme minime in materia di benessere degli animali\u00bb in tutte le fasi del ciclo produttivo<span id='easy-footnote-61-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-61-11370' title='&lt;em&gt;Regolamento (Ce) n. 1099\/2009 relativo alla protezione degli animali durante l\u2019abbattimento&lt;\/em&gt;, 24-9-2009.'><sup>61<\/sup><\/a><\/span>. Resta tra le questioni pi\u00f9 delicate e controverse, sotto il profilo sia politico che giuridico, quella relativa alla macellazione in osservanza a credi religiosi che non ammettono lo stordimento dell\u2019animale e ne prescrivono la morte per dissanguamento. Tale pratica, sulla quale intervenne nel 2003 anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, \u00e8 attualmente consentita in Italia in ottemperanza al diritto di libert\u00e0 religiosa<span id='easy-footnote-62-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-62-11370' title='Per un\u2019analisi teorica cfr. Federico Zuolo, &lt;em&gt;Etica e animali. Com\u2019\u00e8 giusto trattarli e perch\u00e9&lt;\/em&gt;, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 99-109.'><sup>62<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nOltre alla legge 157\/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma (mammiferi e uccelli) e sul prelievo venatorio, giudicata dagli animalisti ancora troppo favorevole ai cacciatori<span id='easy-footnote-63-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-63-11370' title=' Cfr. Giuseppe Paolillo, &lt;em&gt;Tutela della fauna o massacro legalizzato?&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., pp. 131-160.'><sup>63<\/sup><\/a><\/span>, meritano di essere menzionati il divieto di produzione, importazione e commercio di pellicce di cane e gatto introdotto nel 2001 e ribadito dalla legge 189\/2004<span id='easy-footnote-64-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-64-11370' title='L\u2019Italia fu tra i primi paesi al mondo a sancirlo, dopo che la Lav aveva portato alla luce l\u2019esistenza di un mercato responsabile della morte di almeno 2 milioni di cani e gatti all\u2019anno, allevati e uccisi perlopi\u00f9 nei paesi asiatici.'><sup>64<\/sup><\/a><\/span> e il decreto legislativo del marzo 2014 che ha vietato l\u2019allevamento di cani, gatti e primati da laboratorio, gli esperimenti su scimmie antropomorfe e l\u2019impiego di animali nelle ricerche per la produzione di materiale bellico. Dal 2022, infine, sono proibiti anche in Italia l\u2019allevamento, la riproduzione in cattivit\u00e0 e l\u2019uccisione di animali di qualsiasi specie per la finalit\u00e0 di ricavarne pellicce.<br>\nBen pi\u00f9 estesa di quella qui presentata e in continua evoluzione, l\u2019odierna legislazione protezionista risulta qualitativamente innovativa rispetto al passato e copre, in modo pi\u00f9 o meno efficace, tutti gli svariati ambiti della relazione tra umani e non umani. Tale <em>corpus <\/em>comprende convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e locali, articoli del codice civile e penale, disposizioni di igiene pubblica e, oltre ai settori gi\u00e0 menzionati, disciplina il commercio degli esemplari esotici, l\u2019uso degli animali negli spettacoli, la gestione di quelli presenti nei giardini zoologici e negli acquari, le modalit\u00e0 di trasporto, i compiti della polizia veterinaria e molto altro. Sebbene le organizzazioni animaliste continuino a denunciarne lacune, deroghe, carenze nella vigilanza, l\u2019attuale impostazione normativa \u00e8 abbastanza attenta ai bisogni e alle caratteristiche etologiche degli animali e in tal senso si distanzia, anche concettualmente, dalle vecchie leggi anti-crudelt\u00e0. Resta tuttavia aperta la complicata questione del collegamento tra diritti e doveri: gli esseri animali sono portatori di diritti?\n<br>\n<br>\n<b>5. Quale giustizia per gli animali? Uno sguardo al dibattito<\/b>\n<br>\nMentre si pu\u00f2 intuitivamente capire quando c\u2019\u00e8 ingiustizia nei confronti di una creatura vivente \u2013 quando le viene arrecato un danno ostacolando, per negligenza o in modo deliberato, un suo \u00absforzo significativo\u00bb<span id='easy-footnote-65-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-65-11370' title='Cfr. la tesi in M.C. Nussbaum, &lt;em&gt;Giustizia&lt;\/em&gt;, cit., pp. 29-48.'><sup>65<\/sup><\/a><\/span> \u2013, assai pi\u00f9 difficile \u00e8 stabilire che cosa sia la \u201cgiustizia\u201d soprattutto se ci si riferisce ai non umani per i quali non esiste, a livello internazionale, un documento sui diritti giuridicamente applicabile. Su questo punto nemmeno le etiche animaliste offrono risposte concordi e la locuzione \u201cdiritti degli animali\u201d, pur entrata nell\u2019uso corrente da diversi decenni, \u00e8 formalmente impropria: tutti gli ordinamenti, compresi quelli pi\u00f9 inclusivi, assegnano infatti la qualifica di \u201cpersona\u201d e la titolarit\u00e0 dei diritti soggettivi ai soli individui umani. Gli animali, viceversa, per la giurisprudenza restano \u201ccose mobili\u201d o \u201cbeni\u201d ai quali anche la normativa pi\u00f9 recente offre una protezione concettualmente non molto diversa da quella applicata a paesaggi, monumenti, opere d\u2019arte<span id='easy-footnote-66-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-66-11370' title='Cfr. ad esempio Cosimo M. Mazzoni, &lt;em&gt;I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., pp. 111-119; F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., pp. 89-160. '><sup>66<\/sup><\/a><\/span>. Va anche detto per\u00f2 che, a differenza delle vecchie norme incentrate sulla salvaguardia degli interessi economici e del sentimento di empatia per gli animali, la nuova legislazione ha generalmente accolto il principio della loro rilevanza giuridica, dando riconoscimento e tutela alla capacit\u00e0 animale di soffrire. Lo ha fatto tramite il ricorso alla categoria del dovere, ossia imponendo agli esseri umani doveri e obblighi, talvolta molto onerosi, di cui gli animali sono i diretti destinatari.<br>\nIl primo a postulare in modo compiuto la tesi dei <em>legal rights<\/em> per gli animali fu Regan, fondandola sul \u00abvalore inerente\u00bb dei \u00absoggetti-di-una-vita\u00bb: sono tali gli individui con desideri, interessi, speranze, memoria, con una vita emotiva e un\u2019identit\u00e0 psico-fisica, dotati pertanto di un valore intrinseco che nessuna contingenza pu\u00f2 alterare. Per Regan sono \u00absoggetti-di-una-vita\u00bb tutti gli appartenenti alla classe dei mammiferi, dei quali occorre quindi cessare ogni tipo di oggettivazione<span id='easy-footnote-67-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-67-11370' title='La prima edizione italiana di &lt;em&gt;The Case for Animal Rights&lt;\/em&gt; (1983) fu pubblicata da Garzanti nel 1990.'><sup>67<\/sup><\/a><\/span>. Molto prima di lui aveva gi\u00e0 utilizzato il concetto di diritti animali Jeremy Bentham, uno dei padri dell\u2019utilitarismo moderno; il suo rifiuto dell\u2019antropocentrismo, basato sul principio etico e giuridico della sensivit\u00e0, lo port\u00f2 a dire che gli animali hanno il diritto di non essere trattati con crudelt\u00e0, indipendentemente dalla presenza di una legge che glielo riconosca, e che solo la \u00abmano della tirannia\u00bb aveva negato loro tale diritto<span id='easy-footnote-68-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-68-11370' title='Jeremy Bentham, &lt;em&gt;Introduzione ai principi della morale e della legislazione&lt;\/em&gt;, Torino, Utet, 1998, p. 422. Per un\u2019analisi critica dell\u2019utilitarismo applicato alla giustizia per gli animali cfr. M.C. Nussbaum, &lt;em&gt;Giustizia&lt;\/em&gt;, cit., pp. 75-94.'><sup>68<\/sup><\/a><\/span>. Il giacobino scozzese John Oswald, in <em>The Cry of Nature<\/em> del 1791, alludeva esplicitamente alla possibilit\u00e0 che l\u2019affermazione dei diritti umani e la rivendicazione di quelli animali fossero parte di un medesimo percorso di emancipazione dal vecchio ordine politico di \u00abdominio\u00bb<span id='easy-footnote-69-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-69-11370' title='John Oswald, &lt;em&gt;Il grido della Natura&lt;\/em&gt;, Roma, Parte in Causa, 2018 (ed. or. 1791).'><sup>69<\/sup><\/a><\/span>. Un secolo pi\u00f9 tardi Henry Salt, filosofo e riformatore inglese, formul\u00f2 un vero e proprio <em>ius animalium<\/em> di stampo razionalista e anti-antropocentrico che preludeva a quello delle attuali dottrine animaliste: \u00abbattersi per i diritti degli animali va molto al di l\u00e0 di implorare misericordia e giustizia per le vittime di maltrattamenti\u00bb<span id='easy-footnote-70-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-70-11370' title='Henry Salt, &lt;em&gt;Animals\u2019 Rights Considered in Relation to Social Progress, &lt;\/em&gt;Macmillan, 1894, p. 88. '><sup>70<\/sup><\/a><\/span>. Come Oswald, era convinto che fosse stata l\u2019et\u00e0 delle grandi Rivoluzioni a diffondere un umanitarismo destinato a diventare la \u00abcaratteristica essenziale della democrazia\u00bb; un umanitarismo fondato sull\u2019altruismo e su un\u2019idea inclusiva di giustizia che, una volta applicata agli esseri umani, non si pu\u00f2 non estendere ai membri delle altre specie. \u00abGli animali inferiori hanno diritti? Sicuramente, se ce li hanno gli esseri umani\u00bb<span id='easy-footnote-71-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-71-11370' title='Ibidem, p. 3, p. 1. '><sup>71<\/sup><\/a><\/span>: cos\u00ec esordiva il suo <em>Animals\u2019 Rights Considered in Relation to Social Progress<\/em>, secondo Singer il testo chiave di tutto questo dibattito rispetto al quale ben poco si pu\u00f2 aggiungere. <br>\nIn realt\u00e0, attorno al tema della giustizia e dei diritti degli animali si \u00e8 sviluppata negli ultimi decenni una riflessione molto articolata di cui, in questa sede, ci limitiamo a illustrare i due orientamenti principali e il contributo dato dai maggiori studiosi italiani dell\u2019argomento. Da un lato, vi \u00e8 l\u2019etica della responsabilit\u00e0 umana che pone l\u2019accento sui doveri dell\u2019uomo nei confronti della natura e degli altri viventi; dall\u2019altro, la teoria della liberazione animale dove invece \u00e8 centrale la nozione di \u201cdiritto\u201d e vi rientrano le posizioni favorevoli alla concessione dei <em>legal rights<\/em> a talune specie<span id='easy-footnote-72-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-72-11370' title='La questione di quali categorie di animali includere nella comunit\u00e0 morale ed eventualmente giuridica \u00e8 molto dibattuta; seguendo i criteri della sensivit\u00e0, della coscienza e delle emozioni, alcuni studiosi ritengono che uno statuto etico spetti a tutti gli animali con un sistema nervoso centrale. Cfr. B. de Mori, &lt;em&gt;Che cos\u2019\u00e8 la bioetica&lt;\/em&gt;, cit., 2007, pp. 46-51.'><sup>72<\/sup><\/a><\/span>. Finora il legislatore, non solo italiano, si \u00e8 ispirato principalmente al primo approccio, spesso identificato dalla locuzione inglese <em>animal welfare<\/em>, e ha focalizzato gli interventi sulle modalit\u00e0 di trattamento e su tutele di tipo oggettivo. L\u2019implementazione di queste leggi \u00e8 l\u2019obiettivo dei gruppi animalisti di stampo protezionista, come l\u2019Enpa, secondo cui gli animali devono essere trattati con rispetto e, laddove utilizzati per gli scopi umani, assicurando loro il massimo benessere possibile. Tale posizione viene respinta con forza dagli attivisti di area liberazionista che, rifacendosi allo slogan di Regan \u00abgabbie vuote e non gabbie pi\u00f9 grandi\u00bb<span id='easy-footnote-73-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-73-11370' title='Tom Regan, &lt;em&gt;Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali&lt;\/em&gt;, Casale Monferrato, Sonda, 2005 (ed. or. 2004), p. 36.'><sup>73<\/sup><\/a><\/span>, intendono abolire progressivamente l\u2019utilizzo di talune specie e interi comparti di sfruttamento. <br>\nLa tesi degli <em>animal ritghs<\/em> muove dall\u2019equiparazione tra lo specismo e le altre ideologie della discriminazione, dall\u2019argomento singeriano dei \u00abcasi marginali\u00bb \u2013 se fosse la razionalit\u00e0 il criterio per stabilire la classe dei detentori dei diritti ne sarebbero esclusi anche gli infanti e i minorati mentali \u2013, dalla correlazione fra i nostri doveri diretti, come non causare agli animali sofferenze gravi, e i loro conseguenti diritti. I suoi sostenitori ricorrono spesso all\u2019immagine dell\u2019<em>expanding circle<\/em> per includere, al pari di Bentham e Salt, la liberazione animale nel medesimo percorso storico che ha permesso a gruppi umani originariamente oppressi di accedere alla sfera della considerazione morale e giuridica. Non ammettere che \u00abgli animali non esistono in funzione dell\u2019uomo\u00bb, come \u00able donne non esistono in funzione degli uomini, i neri dei bianchi\u00bb, darebbe vita \u2013 secondo la filosofa del diritto Silvana Castignone \u2013 a una morale \u00abmonca\u00bb e a un sistema giuridico \u00abcieco\u00bb, mentre solo la categoria dei diritti \u00abpermette di egualizzare l\u2019idea che dobbiamo difendere gli animali per loro stessi\u00bb<span id='easy-footnote-74-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-74-11370' title='Silvana Castignone, &lt;em&gt;Oltre la grande catena dell\u2019essere per un\u2019etica interspecifica&lt;\/em&gt;, relazione riportata in \u201cLiberiamo la cavia\u201d, IV, 3-1986, p. 9.'><sup>74<\/sup><\/a><\/span>. Castignone, che a met\u00e0 degli anni Ottanta port\u00f2 in Italia i testi dei padri dell\u2019antispecismo, suggerisce di partire dalla <em>Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019animale<\/em> del 1978 per attribuire ai non umani quei diritti soggettivi che costituiscono \u00abuno strumento giuridico psicologicamente molto efficace per la loro salvaguardia\u00bb<span id='easy-footnote-75-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-75-11370' title='Silvana Castignone, &lt;em&gt;Introduzione&lt;\/em&gt;, in Id. (a cura di),&lt;em&gt; I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche&lt;\/em&gt;, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 33.'><sup>75<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nAnche Valerio Pocar, sociologo del diritto e membro del Movimento antispecista, \u00e8 un convinto sostenitore degli <em>animal rights<\/em>. Rigetta l\u2019\u00abasserzione della priorit\u00e0 degli umani\u00bb sugli altri viventi, accomuna l\u2019antropocentrismo alle \u00abideologie discriminatrici del razzismo e del sessismo\u00bb e propone di includere gli animali nel patto di cittadinanza sia perch\u00e9 hanno tratti comuni con gli umani, sia perch\u00e9 gli uni e gli altri sono \u00abportatori di interessi convergenti\u00bb, primo fra tutti la tutela dell\u2019ambiente<span id='easy-footnote-76-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-76-11370' title='Cfr. V. Pocar, &lt;em&gt;Gli animali&lt;\/em&gt;, cit..'><sup>76<\/sup><\/a><\/span>. \u00c8 una \u00abteoria allargata dei diritti umani\u00bb quella che propone la filosofa Paola Cavalieri, promotrice assieme a Singer del Progetto Grande Scimmia che da anni si batte per ottenere l\u2019attribuzione dei diritti fondamentali a tutti i primati. Convinta che, \u00absulla base della dottrina stessa che li fonda, i diritti umani non sono <em>umani<\/em>\u00bb, ne auspica l\u2019estensione perlomeno a mammiferi e uccelli applicandoli come diritti \u00abnegativi o alla non interferenza\u00bb. Non farlo, a suo avviso, non solo priva le vittime di diritti a cui hanno titolo, \u00abma costituisce un attacco diretto nei confronti dei diritti stessi\u00bb<span id='easy-footnote-77-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-77-11370' title='Paola Cavalieri, &lt;em&gt;La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani&lt;\/em&gt;, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 165, pp. 169-170. Cavalieri riprende le teorie del giurista americano Gary Francione che, tra i primi a contestare la qualifica giuridica dei non umani come &lt;em&gt;res&lt;\/em&gt;, ritiene illegittimo e da abolire qualsiasi uso degli animali per fini umani. Cfr. Gary L. Francione,&lt;em&gt; Animals as Persons. Essays on the Abolition of Animal Exploitation&lt;\/em&gt;, New York, Columbia UP, 2008; Gary L. Francione, Anna Charlton, &lt;em&gt;Animal Rights. &lt;\/em&gt;&lt;em&gt;The Abolitionist Approach&lt;\/em&gt;, Logan, Exempla Press, 2015.'><sup>77<\/sup><\/a><\/span>. <br>\nChiara nelle sue finalit\u00e0, a differenza dell\u2019etica della responsabilit\u00e0 umana assai meno prevedibile rispetto agli esiti finali, la teoria degli <em>animal rights<\/em> \u00e8 per\u00f2 controversa, di difficile applicazione e viene respinta da molti studiosi con svariati tipi di obiezioni. Si evidenziano, ad esempio, le difficolt\u00e0 oggettive di estendere a soggetti \u201caltri\u201d un sistema strutturalmente autoreferenziale come quello giuridico, aggirando il principio pattizio che ne \u00e8 alla base. Uno degli ostacoli tecnicamente insuperabili, perlomeno nei sistemi democratici, riguarda il diritto alla vita che, se riconosciuto agli animali in forma assoluta, richiederebbe l\u2019introduzione dell\u2019obbligo del vegetarianismo. Si sottolineano altres\u00ec la natura spesso conflittuale e spietata del nostro rapporto con le altre specie e il fatto che la preferenza per i propri simili sia dovuta a fattori biologici, non gi\u00e0 culturali o ideologici come nel caso del razzismo<span id='easy-footnote-78-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-78-11370' title='Sulle prospettive del &lt;em&gt;welfarism&lt;\/em&gt; e del &lt;em&gt;rightism&lt;\/em&gt; animale cfr., tra i tanti, Mariachiara Tallacchini, &lt;em&gt;Appunti di filosofia della legislazione animale&lt;\/em&gt;, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), &lt;em&gt;Per un codice&lt;\/em&gt;, cit., pp. 35-46; J.M. Jasper, D. Nelkin,&lt;em&gt; The Animal Rights&lt;\/em&gt;, cit., pp. 167-176; F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., pp. 120-160.'><sup>78<\/sup><\/a><\/span>. Un ulteriore rischio dell\u2019egualitarismo interspecifico \u00e8 quello di annullare le peculiarit\u00e0 delle singole specie e le naturali rivalit\u00e0 fra esse, finendo per \u201cumanizzare\u201d l\u2019animale e attribuire agli <em>animal rights<\/em> un carattere di universalit\u00e0 che i diritti umani possiedono solo perch\u00e9 riferiti ad un\u2019unica specie. \u00c8 questa la posizione della filosofa Luisella Battaglia che invita pertanto a elaborare un\u2019etica interspecifica fondata sulla \u00abdiversit\u00e0\u00bb e non sull\u2019\u00abassimilazione\u00bb. Mentre \u00abrispettare qualcuno <em>solo<\/em> nella misura in cui \u00e8 simile a noi \u00e8 una concezione ben misera del rispetto\u00bb, una \u00abfilosofia della diversit\u00e0\u00bb potrebbe giungere a riconoscere il valore degli animali \u00abin quanto tali e non in quanto umanizzabili, o aspiranti all\u2019umanit\u00e0\u00bb<span id='easy-footnote-79-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-79-11370' title='Luisella Battaglia, &lt;em&gt;Etica e diritti degli animali&lt;\/em&gt;, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 57. '><sup>79<\/sup><\/a><\/span>.<br>\nAnche senza ricorrere ai <em>legal rights<\/em>, non mancano soluzioni giuridiche in grado di accoglierne parzialmente le istanze e ampliare quel principio di soggettivit\u00e0 che la pi\u00f9 recente normativa in parte gi\u00e0 riconosce agli animali. Secondo alcuni giuristi, infatti, il percorso <em>de iure condendo<\/em> della legislazione protezionista pu\u00f2 progredire fino a convergere su posizioni, se non uguali, almeno affini nei contenuti a quelle suggerite dalla teoria del <em>rightism <\/em>animale. Lo dimostrano, ad esempio, le leggi superprotettive introdotte da alcuni paesi per la tutela delle grandi scimmie, leggi che di fatto ne garantiscono i diritti fondamentali alla vita, alla libert\u00e0, a non subire tortura. Un\u2019altra strada pu\u00f2 essere l\u2019inserimento della \u00abdignit\u00e0 animale\u00bb in Costituzione come hanno fatto, tra gli altri, Svizzera, Germania, Austria, India; tale misura, secondo la giurista Francesca Rescigno, \u00abnon rappresenta una forzatura n\u00e9 svilisce le previsioni relative ai diritti fondamentali riconosciuti all\u2019essere umano\u00bb<span id='easy-footnote-80-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-80-11370' title='F. Rescigno, &lt;em&gt;I diritti&lt;\/em&gt;,&lt;em&gt; &lt;\/em&gt;cit., p. 272.'><sup>80<\/sup><\/a><\/span>. In Italia \u00e8 entrata in vigore nel 2022 la modifica dell\u2019art. 9 della Costituzione che inserisce fra i compiti dello Stato la tutela dell\u2019ambiente, della biodiversit\u00e0, degli ecosistemi e il disciplinamento dei modi e delle forme di tutela degli animali<span id='easy-footnote-81-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-81-11370' title='Per un commento in chiave giuridica cfr. Diana Cerini, Elisabetta Lamarque, &lt;em&gt;La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione&lt;\/em&gt;, in \u201cfederalismi.it\u201d, n. 24, 2023, pp. 32-65.'><sup>81<\/sup><\/a><\/span>. Le associazioni animaliste, che pure avrebbero voluto un testo pi\u00f9 esplicito circa il riconoscimento della dignit\u00e0 e della sensivit\u00e0 animale, auspicano che l\u2019art. 9 riformato si possa tradurre in atti concreti da parte del legislatore: il rafforzamento della tutela penalistica, il potenziamento degli obblighi di protezione in capo all\u2019uomo, l\u2019inasprimento dei controlli, l\u2019adozione di criteri pi\u00f9 severi di valutazione del benessere animale. <br>\nNon \u00e8 per\u00f2 solo attraverso la legge che potranno diffondersi nella coscienza collettiva l\u2019idea della dignit\u00e0 animale e il rispetto verso tutte le creature senzienti; molto potr\u00e0 venire dall\u2019educazione, dalla sensibilit\u00e0 dei singoli, dalla consapevolezza critica dei problemi legati alla sostenibilit\u00e0 ambientale, dallo sviluppo di nuove tecnologie. La nostra relazione con le altre specie, molto pi\u00f9 complessa oggi di quanto sia mai stata in passato, \u00e8 comunque destinata a reggersi ancora a lungo su equilibri fragili fatti di contraddizioni, conflitti, compromessi<span id='easy-footnote-82-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-82-11370' title='Sui paradossi e le contraddizioni del rapporto tra umani e non umani cfr. Hal Herzog, &lt;em&gt;Amati, odiati, mangiati. Perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec difficile agire bene con gli animali&lt;\/em&gt;, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 (ed. or. 2010).'><sup>82<\/sup><\/a><\/span>. Un \u00abanimalismo democratico\u00bb \u2013 come quello profilato dal filosofo Simone Pollo \u2013 deve portare alla luce gli interessi degli animali e promuovere \u00abriforme e trasformazioni circostanziate\u00bb, ma non pu\u00f2 assumere le \u00abdeclinazioni dell\u2019assolutismo morale e politico\u00bb, n\u00e9 invocare cambiamenti drastici nel governo delle nostre societ\u00e0<span id='easy-footnote-83-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-83-11370' title='Cfr. Simone Pollo, &lt;em&gt;Manifesto per un animalismo democratico&lt;\/em&gt;, Roma, Carocci, 2021.'><sup>83<\/sup><\/a><\/span>. La gestione degli animali pone difficili problemi di ordine morale e pratico, emotivo e giuridico, culturale e politico, le etiche animaliste non danno risposte univoche e le inclinazioni dei singoli sono estremamente differenziate. Che non sia pensabile, n\u00e9 auspicabile, che un sistema liberale e pluralista risolva tutte queste questioni in modo unilaterale e assoluto lo aveva gi\u00e0 capito Zanardelli pi\u00f9 di un secolo fa, quando a proposito della vivisezione disse che bisognava mettere d\u2019accordo \u00abla piet\u00e0 pubblica verso le bestie [\u2026] con le esigenze della scienza\u00bb<span id='easy-footnote-84-11370' class='easy-footnote-margin-adjust'><\/span><span class='easy-footnote'><a href='https:\/\/www.bibliomanie.it\/?p=11370#easy-footnote-bottom-84-11370' title=' &lt;em&gt;Progetto del Codice Penale per il Regno d\u2019Italia&lt;\/em&gt;, cit., p. 714.'><sup>84<\/sup><\/a><\/span>. \u00c8 un dilemma che ci portiamo dietro da allora, anche se di passi avanti verso la giustizia per gli animali ne sono stati fatti molti.\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"1. Due piccole premesse Una delle sfide pi\u00f9 delicate e controverse che scaturiscono dalla nostra relazione con gli animali riguarda l\u2019esercizio della giustizia, ovvero le modalit\u00e0, gli strumenti e i limiti dei nostri interventi per garantire il rispetto delle loro vite, impedendo (o riducendo) abusi e maltrattamenti. 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