ITALIANI BRAVA GENTE?
Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Sessant’anni fa, in Italia, fu emanata una serie di provvedimenti legislativi che vengono abitualmente definiti con il nome di “leggi razziali”.
Queste leggi, per un lungo periodo, sono state oggetto di un fenomeno di “rimozione collettiva”: la memoria storica è selettiva, a volte, così come la memoria umana, e accade che tenda a cancellare ricordi di fatti che è sgradevole ricordare.
Quando poi vengono evocate, si tende generalmente a pensare alle leggi razziali come un deplorevole episodio di smarrimento della ragione, da parte di una classe di gerarchi oramai avviati verso la fine della loro ventennale esperienza dittatoriale, e che sempre più si andavano isolando dal paese che avevano fino ad allora governato, e che già si accingeva a scaricarli. Insomma, il rigurgito di razzismo antiebraico italiano (di razzismo tout court, che di questo si tratta) sarebbe una mostruosità che rimase in realtà estranea alle tradizioni nostrane, imputabile ad un numero limitato di malvagi, che significativamente vennero “scaricati” di lì a qualche anno.
Stanno proprio così le cose?
In un libro importante, che è in realtà la cronaca di un processo (il processo Eichmann) la filosofa tedesca Hannah Arendt sostiene che sarebbe quantomai confortante poter pensare che il responsabile delle camere a gas di Auschwitz era un mostro; ma il guaio invece è che Eichmann, e i tanti come lui che diedero opera ad atti che noi consideriamo disumani non erano nè particolarmente perversi nè particolarmente sadici; ma erano (“e sono tuttora”: aggiunge la Arendt, come un agghiacciante inciso) terribilmente normali (1).
La vicenda delle leggi razziali in Italia è allora davvero un atto di follia, o non è invece una vicenda terribilmente “normale”, che a sessant’anni di distanza, in un mondo nel quale il razzismo è in dilagante espansione, continua a interrogarci e a insidiare la nostra certezza di essere “brava gente”, se solo non la rimuoviamo? Vale la pena di ripercorrere le tracce di questa follia.
Dunque, è il 14 luglio 1938 che il Gran Consiglio del fascismo approva il “Manifesto del razzismo italiano”: cui fa seguito, l’8 ottobre 1938, la Carta della Razza. Con quest’ultima, che è la base per così dire ideologica sulla quale viene costruita la legislazione razzista vera e propria, vengono affermati come punti basilari:
“Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà essere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero”.
La carta, inoltre, pone le basi per la affermazione dell’odioso concetto di “discriminazione”; che è il principio in forza del quale alcune famiglie ebraiche potevano essere escluse dalla legislazione, in casi particolari (famiglie di caduti, di volontari di guerra, di iscritti al PNF negli anni dal 1919 al 1923, e simili).
Dopo di che, la questione ebraica passa al Consiglio dei Ministri, che il 10 novembre 1938 vota la legislazione vera e propria. E’ questa la normativa che possiamo facilmente andarci a leggere, noi avvocati, sulle Lex, uno degli strumenti che accompagna il nostro lavoro, così come accompagnava quello dei nostri colleghi dell’epoca.
Prendiamo dunque la Lex del 1938, dove l’indice alla voce “ebrei” ci rimanda - provocandoci un primo moto di fastidio - alla voce “razza italiana (difesa della)”, che non esisteva nelle precedenti annate. Qui troviamo:
R.D.L. 7.9.1938 n. 1381 - Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.
Agli ebrei stranieri è vietato fissare dimora stabile nel regno e nelle colonie. Quelli che ci sono dovranno andarsene entro sei mesi.
R.D.L. 5.9.1938 n. 1390 - Provvedimenti per la difesa della razza nelle scuole fasciste.
Gli ebrei non possono essere ammessi all’ufficio di insegnanti nelle scuole statati o parastatali di ogni ordine e grado; nè possono essere assistenti universitari o conseguire la libera docenza. A partire dal 16 ottobre 1938, tutti gli insegnanti ebrei saranno sospesi dal servizio. Agli insegnanti sono equiparati presidi, direttori delle scuole, aiuti e assistenti universitari, e finanche “il personale di vigilanza delle scuole elementari”. Sempre dalla stessa data, gli ebrei “cessano di far parte” di qualsiasi accademia, istituto o associazione di scienze, lettere e arti.
R.D.L. 17.11.1938 n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
E’ questo il testo base della legislazione razzista, che riprende e sviluppa i principi della carta della razza. Esso in particolare:
- proibisce il matrimonio del cittadino italiano con persona appartenente ad altra razza, aggiungendo che “il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo”;
- subordine all’autorizzazione del Ministro per l’Interno il matrimonio del cittadino italiano con qualsiasi persona di nazionalità straniera (pena l’arresto fino a tre mesi);
- dispone che l’appartenenza alla razza ebraica venga obbligatoriamente annotata nei registri dello Stato Civile;
- proibisce ai cittadini di razza ebraica di prestare servizio militare (in pace e in guerra), di esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minore, di essere proprietario o gestore a qualsiasi titolo di aziende con più di cento dipendenti, di essere proprietari di terreni con un estimo superiore a 5.000 lire, di essere proprietari di fabbricati urbani che abbiano un imponibile complessivo superiore a 20.000 lire:
- dispone che il genitore di razza ebraica possa essere privato della patria potestà sui suoi figli, se appartenenti a religione diversa da quella ebraica, “qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali”;
- dispone il divieto per gli ebrei “di avere alle proprie dipendenze in qualità di domestici cittadini italiani di razza ariana”;
- stabilisce che gli appartenenti alla razza ebraica non possano essere dipendenti di amministrazioni civili e militari dello Stato, di province, comuni, di istituzioni di pubblica assistenza, e di aziende amministrate o mantenute da enti pubblici, di aziende municipalizzate, di amministrazioni parastatali e di tutti gli enti di diritto pubblico in genere, di banche di interesse nazionale e di imprese private di assicurazione.
R.D.L. 9.2.1939 n. 126 - Norma di attuazione del R.D.L. 1728/38 per quello che riguarda i limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini di razza ebraica.
R.D.L. 27.3.1939 n. 665, che approva lo Statuto dell’ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI), che è l’ente che è istituito col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni immobili eccedenti i limiti di patrimonio consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica.
L. 29.6.1939 n. 1054 - Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.
Agli ebrei è vietato in ogni caso l’esercizio del notariato; agli ebrei non discriminati è vietato fare il giornalista. Tutti gli altri professionisti - avvocati compresi - debbono essere iscritti in elenchi speciali. I professionisti ebrei hanno obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge: pena l’arresto fino a un mese.
L’iscrizione negli elenchi speciali comporta limitazioni. Le principali sono che “salvo casi di comprovata necessità e urgenza”, il professionista ebreo può esercitare “solo a favore di persone appartenenti alla razza ebraica”; che non può ricevere incarichi che comportino funzioni di pubblico ufficiale, nè può lavorare per conto di “enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli artt. 34 e 37 cod. civile o in locali da questi dipendenti”; non può essere nominato amministratore giudiziario, o iscriversi nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, o in quello dei periti; gli avvocati debbono essere cancellati dagli albi speciali per l’infortunistica; è infine vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale fra professionisti ebrei e noi. Le violazioni sono punite a norma dell’art. 348 del codice penale.
. . .
Fermiamoci qui. Ricordiamo solo che la legge 23 novembre 1939 n. 1815, contenente all’art. 2 il divieto dell’esercizio delle libere professioni in forma societaria (articolo abrogato appena l’anno scorso dalla legge Bersani) nacque dichiaratamente come mezzo per evitare che i professionisti ebrei potessero sottrarsi - attraverso lo strumento societario - al divieto del libero esercizio delle professioni. E ci fermiamo non perchè non ci siano state ulteriori leggi orrende (come la legge 13.7.1939 n. 1024, istitutiva del “Tribunale della razza”) ma perchè quelle che abbiamo richiamate sono sufficienti all’economia del nostro discorso.
Dunque a seguito di queste leggi i professori universitari ebrei furono allontanati (2); 4.400 bambini ebrei furono allontanati dalle scuole elementari, mille dalle scuole medie, e circa 200 studenti dalle università (con proibizione persino di frequentare le biblioteche); furono ritirati 114 libri di testo scolastici perchè scritti da autori ebrei . Seimila ebrei stranieri furono costretti ad andarsene dall’Italia (fra le conseguenze più terribili, fu il fatto che - in mancanza di ogni protezione da parte dei rappresentanti diplomatici del paese d’origine - la maggior parte degli ebrei tedeschi che si erano stabiliti in Italia per fuggire dai nazisti fu costretta a tornarsene in Germania).
Furono 500 gli impiegati privati e 400 i dipendenti pubblici licenziati; 2500 circa i professionisti costretti a interrompere la loro attività nel modo che si è visto sopra; 98 i militari di professione congedati (3).
Non è possibile che tutto questo sia avvenuto solo per opera di mostri.
Vero è invece che la vicenda delle leggi razziali mostra quanto sia vero che la linea oscura del razzismo e dell’intolleranza nasce e cresce attraverso atti e gesti quotidiani, non eclatanti, “banali”, ai quali i più si rassegnano pur comprendendone la ingiustizia, alla quale finiscono per assuefarsi. Seppur su altro piano, viene in mente il film di Milko Manchewski, Before the rain, che rappresenta bene il lento crescere di un clima plumbeo prima dello scoppio del grande massacro yugoslavo (prima della pioggia, appunto).
Certo, ci fu resistenza, concretatasi in tanti gesti, anche sul piano giuridico.
Sfogliando i repertori di gurisprudenza, ci si imbatte sia in sentenze “conformi”, cioè che applicarono le leggi razziali in maniera rigorosa; sia in sentenze più coraggiose, che cercarono nelle pieghe della legge tutti i mezzi per attenuarne le ingiuste conseguenze (4).
Per tutte, richiamiamo la sentenza Trib. Torino 7.12.1939 nella quale il Tribunale - giudicando sulla domanda di un avvocato non ebreo associato con un collega ebreo che voleva estromettere quest’ultimo dalla società professionale (ex art. 25 della legge 1054/39) senza pagare nulla e tenendosi gratis lo studio, respinse la domanda affermando che lo scioglimento della società doveva avvenire con le regole comuni del codice civile sulle divisioni (5).
E ancora, anche fra gli avvocati ci furono degli episodi di resistenza alle norme antiebraiche. Ricordo il caso della commemorazione dell’avv. Eugenio Jacchia di Bologna: un folto gruppo di professionisti bolognesi, fra i quali anche iscritti al PNF, contravvenne al divieto di partecipare al lutto per la morte di un collega ebreo, con la conseguenza che molti di essi furono sottoposti a indagine, e uno di loro - colui che aveva pronunciato la commemorazione davanti alla Corte d’Appello - venne sottoposto a procedimento disciplinare (6).
Ma la resistenza individuale - nel proprio foro interno, o tradotta in atti singoli - non bastava, e non bastò a fermare la “banalità del male”, con gli esiti che purtroppo conosciamo.
Ora ben sessant’anni ci dividono dalla triste stagione delle leggi antiebraiche. E, pensandoci, pur nella imperfezione della nostra democrazia, ci pare impensabile che si possa ripetere qualcosa di simile.
Ma è proprio uno scrittore ebreo, Primo Levi, a non lasciarci ricadere nuovamente nella tentazione di pensare che, in fondo, siamo brava gente. Nel suo ultimo libro, apparso non molto tempo prima del suo tragico ed emblematico suicidio, Primo Levi scrive:
“E’ avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire” (7).
Può accadere di nuovo: anzi, è già accaduto di nuovo. Non c’è bisogno di andare alle terribili stragi degli armeni del 1915, ricordate nelle tragiche bellissime poesie di Siamantho (9). Basta pensare al Ruanda, al Burundi, alla Bosnia, che dista dall’Italia una notte di gommone. La vicenda delle leggi antiebraiche ci dice, da un passato che è ancora presente, che il gesto di Antigone è l’unico che può essere opposto alla ingiustizia che si presenta nella forma asettica e banale della legge.
(1) Hannah Arendt, La banalità del male, Milano 1964 (2° ed. 1992), pag. 282. Il libro è la raccolta, solo lievemente rielaborata, delle corrispondenze sul processo Eichmann che la Arendt scrisse per il giornale The New Yorker e che furono pubblicate su quelle colonne nella primavera del 1963.
(2) Tra loro ricordiamo almeno, fra i giuristi, Tullio Ascarelli, Angelo Sereni, Giorgio De Semo, Ruggero Luzzatto, Marcello Finzi, Adolfo Rava, Walter Bigiavi, Enrico Tullio Liebman, Giorgio Del Vecchio, Edoardo Volterra.
(3) I dati sono riportati da Antonio Spinosa, Le persecuzioni razziali in Italia, IV, ne “Il Ponte”, rivista mensile diretta da Piero Calamandrei, n. 7 - luglio 1953, pag. 950-968.
(4) Una raccolta di massime giurisprudenziali sulla applicazione delle leggi antiebraiche in Spinosa, cit., pag. 964-968.
(5) Trib. Torino 7.12.1939, Martinotti c. Segre, in Foro It. 1940, I, 447.
(6) La commemorazione dell’avv. Eugenio Jacchia, in Rassegna degli Avvocati Italiani, n. 3 - aprile 1993, pag. 28.
(7) Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino 1986, pag. 164.
(8) Una bella antologia della poesia armena è stata pubblicata dalla rivista In forma di parole, n. 1/1998.