CONSIDERAZIONI SU ONORE E DUELLO
A PARTIRE DA UN LIBRO RECENTE[*]
INTRODUZIONE
Lo storico del diritto Marco Cavina, che è da tempo autore di importanti contributi allo studio del singulare certamen[1], offre in un’opera uscita di recente un’accurata ricostruzione della fertile e plurisecolare storia del duello. Appannaggio pressoché esclusivo del ceto aristocratico e del sesso maschile, il duello rappresenta un istituto – «polimorfo per definizione» – che «storicamente fu in grado di cogliere inflessioni di enorme raffinatezza e sottigliezza, nonché di rimodulare assai variamente funzioni e struttura in differenti contesti sociali e culturali»[2].
Per esaminare in che modo e attraverso quali forme questa istituzione, ridottasi nel corso del XX secolo a mero fossile sociale e giuridico, riuscì a diventare «una delle essenziali chiavi di volta del medioevo e dell’età moderna in Europa»[3], Cavina ritiene imprescindibile focalizzare l’attenzione non solo sul duello “per punto d’onore”, la versione più famosa e celebrata (e già oggetto d’un certo numero di ricognizioni storico-critiche), ma anche su altri due modelli, il duello giudiziario “per prova della verità” e il duello in torneo “per ostentazione di forza e di valore”.
I. IL DUELLO GIUDIZIARIO ORDALICO
Il duello giudiziario “per prova della verità” – conosciuto anche coi nomi di duello giudiziario ordalico, di monomachia e di pugna – fu il primo tipo di duello ad apparire in Europa. Esistente già in epoca remota presso alcune popolazioni dei territori centro-settentrionali, la monomachia si diffuse nelle regioni mediterranee di pari passo con lo sfaldamento dell’Impero romano, conservando dappertutto quasi inalterata l’originaria matrice germanico-barbarica. Normalmente riservata ai liberi (in età feudale, ai milites et nobiles), essa «consisteva in un giudizio di Dio concesso dal giudice per risolvere liti civili e criminali»[4]: dall’esito dello scontro fra uomini armati si coglieva la sentenza inappellabile della divinità. Non diversamente dalle altre ordalie (prova del fuoco, dell’acqua fredda, del ferro arroventato, dell’offa, della bilancia ecc.), il duello giudiziario appariva con tutta evidenza «espressione di una civiltà giuridica in cui le dimensioni della religione, della morale e del diritto venivano percepite insieme ed indistintamente nell’unità del verbo divino»[5].
Gli esempi basso-medievali e le coeve trattazioni in materia permettono di rilevare come i duelli ordalici si svolgessero secondo le consuetudini locali, che peraltro differivano solo marginalmente fra di loro, in quanto «la fraternità cavalleresca dei duellanti tendeva a favorire lo sviluppo di istituti unitari: la cavalleria era ceto ed istituzione largamente sovranazionale»[6]. La concessione della monomachia poteva avvenire o attraverso la decisione del giudice o attraverso la semplice richiesta dell’accusatore senz’alcuna precedente attività giudiziale (in questa seconda evenienza, il giudice si limitava a valutare la congruità della causa). Il grave caso da risolvere con le armi doveva tassativamente rientrare in una delle fattispecie previste dalla tradizione germanica ovvero dalla normativa locale. Talvolta, come accadeva in Francia, l’accusatore era tenuto a dichiarare formalmente ai giudici che non esisteva altro mezzo di prova se non il duello, dopodiché gettava a terra un oggetto simbolico (ad esempio, un guanto): raccogliendolo, l’avversario dimostrava pubblicamente e incontestabilmente di accettare la sfida; la parola passava così alle armi.
Le parti si battevano molto spesso mediante “campioni”, detti romanisticamente pugiles, che venivano scelti dal giudice in modo che la loro forza fisica e la loro destrezza si equivalessero il più possibile; erano prezzolati e tenuti quale categoria infamata. Specie in antico, ogni campione giurava, prima dello scontro, sul buon fondamento della causa che si accingeva a difendere: chi, nel combattimento, soccombeva era quindi considerato spergiuro e non di rado punito col taglio della mano o con la morte. I pugiles si sfidavano all’interno del “campo chiuso”, che era un luogo ampio e piano, ricavato dentro o fuori della città e circondato dalla “lizza”, il “segno” che delimitava l’area dello scontro e che di solito consisteva in una barriera di legno; mantenuto in ordine da una “polizia degli steccati”, il campo era sorvegliato dal giudice e tutelato da pubblico “banno”.
Il giorno prefissato, dopo la missa pro duello ed altri rituali religiosi, i contendenti si presentavano nel campo chiuso dinanzi al re e, dopo aver eventualmente contestato e fatto modificare le armi loro assegnate dal giudice (quasi sempre scudi e bastoni ovvero spade e lance), ascoltavano le regole del confronto lette da un araldo e prestavano alcuni giuramenti di rito. Sovente il giudice nominava due arbitri col compito di verificare l’esatta applicazione delle regole e il buon ordine in campo. A questo punto, lo scontro poteva avere inizio. Era ritenuto perdente chi toccava terra col capo ovvero fuoriusciva dallo steccato ovvero si riconosceva vinto: i casi di morte erano assai rari. In attesa delle decisioni del giudice, lo sconfitto veniva provvisoriamente incarcerato, mentre tutti i suoi beni erano confiscati dal re, una volta rimborsato il vincitore delle spese sostenute.
La barbara monomachia entrò in crisi nel Duecento-Trecento, allorquando – fra innumerevoli varietà locali – iniziò una sua trasfigurazione nell’aulico duello d’onore all’italiana, come ben documenta il Tractatus de bello, de represaliis et de duello, redatto nel 1360 da Giovanni da Legnano. Tale irreversibile declino del duello ordalico fu causato da tre fattori: i costi notevoli a carico delle parti (cauzioni processuali, spese d’allestimento, compensi dei pugiles ecc.), le prime politiche accentratrici per via legislativa e le posizioni del mondo ecclesiastico.
Riguardo al terzo degli aspetti menzionati, la Chiesa e il diritto canonico – a partire soprattutto dal XII secolo – si schierarono in modo intransigente contro il proliferare di giudizi di Dio, dal momento che questi ultimi risultavano conditi da invocazioni mistiche e anatemi di carattere liturgico che di cristiano conservavano molto poco e in quanto vi era la consuetudine di prevedere pratiche religiose di supporto alla monomachia (per esempio, la cerimonia di benedizione delle armi da utilizzare nel campo chiuso, prassi abituale in alcune città, oppure – come si è visto – la missa pro duello e i vari giuramenti). Da parte ecclesiastica si rammentava che ricorrere alla pugna – definita come una vera e propria «invenzione demoniaca» – significava sia tentare Dio, perché innaturalmente gli uomini ricercavano ciò che non poteva verificarsi se non grazie ad un miracolo divino, sia porre i corpi a rischio di morte e le anime in pericolo di dannazione.
Come si è accennato, al progressivo abbandono del duello ordalico contribuì anche una serie di legislazioni secolari restrittive: esse emersero durante quel processo di scientificizzazione del diritto che, sulla base del diritto romano-canonico, puntava ad assoggettare istituti e consuetudini all’analisi e alle categorie concettuali dei giuristi dotti; il duello giudiziario, comunque, venne sempre percepito quale pratica sostanzialmente estranea all’universo del diritto comune, solo localmente ed eccezionalmente ammissibile per via normativa.
II. IL DUELLO GIUDIZIARIO ORDALICO
L’epoca in cui la monomachia pervenne all’apice della fortuna, coincise con l’inizio dell’espansione su scala europea del duello in torneo “per ostentazione di forza e di valore”[7]. Quest’ultimo, nato secondo la leggenda intorno al 1066 in Francia, era finalizzato a dar pubblica dimostrazione del coraggio e del valore marziale dei contendenti, a mantenere in allenamento quanti esercitavano il mestiere delle armi, ad esprimere in un linguaggio festoso e fastoso la complessità dell’etica cavalleresca, a trasmettere consuetudini e modelli comportamentali nobiliari.
In antico, i tornei si svolgevano soprattutto durante le guerre, nelle pause, fra gruppi di cavalieri degli eserciti nemici, che si sfidavano in un luogo e in un tempo concordati; se inizialmente mancavano vere e proprie regole, andò via via affermandosi un codice etico cavalleresco e cortese, e le armi vennero spuntate. Fra Trecento e Quattrocento, ormai dotato di un proprio statuto ludico di gioco d’armi, il torneo diventò una festa ricorrente nelle città e nelle corti. Dal torneo trasse peraltro origine la “giostra mortale”, condotta ad oltranza con armi letali, fino alla resa o alla morte di una delle parti.
Assai diffusi soprattutto in Francia, i tornei si svolgevano fra uomini a cavallo in un campo che era aperto ovvero chiuso da palizzate. Intorno all’area del confronto erano predisposti palchi di legno per il pubblico di maggior riguardo: in prima linea, i giudici. Gli allestimenti potevano essere più o meno sfarzosi. Fondamentale era il ruolo degli araldi: annunciavano l’imminenza dell’apertura dei giochi e ne assicuravano l’ordinato e corretto svolgimento, presentavano – esaltandone le mirabili virtù guerriere e la preclara nobiltà di sangue – i cavalieri nel momento in cui essi scendevano in campo, erano «i massimi conoscitori ed interpreti delle ‘leggi’ dei tornei e come tali erano consultati su ogni problema, anzi talora – soprattutto nel XV secolo – si [fecero] essi stessi scrittori e trattatisti»[8].
Il torneo poteva consistere o in una serie di giostre, che ricordavano più da vicino i duelli, o – rifacendosi al remoto, autentico “torneo” – in uno scontro generale di gruppi. Spesso le giostre individuali terminavano con la caduta a terra di uno dei due contendenti, ma potevano anche articolarsi diversamente. Di solito al vincitore venivano assegnati premi quali uno scudo, una cintura o un altro utensile bellico di valore, oltre alle costose armi del vinto e all’eventuale prezzo del suo riscatto; meno di frequente veniva offerta anche la “mano” di una nobildonna con annessa dote.
La condanna ecclesiastica del torneo, sempre apparsa tutto sommato abbastanza blanda, e il fatto che l’omicidio colposo che talvolta vi si commetteva risultasse escluso dal diritto comune, non impedirono a questo tipo di duello di entrare in crisi nel Cinquecento, una fortuna che peraltro andò declinando lentamente nel corso dell’intero l’antico regime. Ciò si spiega sia col duplice avvento della Riforma e della Controriforma, e dunque di un clima poco propizio a fatui giochi di guerra, sia col verificarsi di alcuni tragici episodi che – a cominciare dalla morte in torneo nel 1559 del re di Francia, Enrico II – suscitarono un’enorme impressione e presentimenti sinistri nei contemporanei.
III. IL DUELLO D’ONORE
1. Il duello “legale”
Nel XIV secolo nobili e militari iniziarono a ricorrere al duello d’onore allo scopo di «risolvere la gran parte delle loro controversie al di fuori di qualsiasi intromissione statale»[9]. Il diritto al singulare certamen «era, dunque, percepito come un intangibile diritto naturale, che si legittimava nella terra e nella storia, nel sangue antico di nobili antenati e nell’integerrima osservanza delle virtù marziali»[10]. Anche se il processo ordinario interpretava e reprimeva l’ingiuria come violazione del buon ordine pubblico, i nobili e i militari ritenevano che recuperare l’onorabilità – cioè l’onore esterno, la percezione che dell’onore di ogni individuo di elevata condizione possedevano gli altri aristocratici – fosse diritto/dovere del gentiluomo offeso; e la spada, simbolo cavalleresco per eccellenza, veniva a costituire il mezzo attraverso il quale purgare convenientemente l’ingiuria e «dimostrare al proprio ceto d’essere ancora degno di farne parte, in quanto uomo d’onore che non si lascia “sprezzare” od oltraggiare impunemente»[11]. Emergeva, così, la figura di un cavaliere intimamente persuaso di far parte di un categoria eletta: la sua missione consisteva nell’attuare la giustizia naturale per una specie di vocazione innata, che aveva ereditato con il proprio sangue e che con il proprio sangue doveva saper realizzare.
Il duello per punto d’onore visse la sua stagione più gloriosa socialmente e più raffinata culturalmente nelle corti italiane del Rinascimento: questo spiega tanto perché la “scienza cavalleresca” – che era distillata in una ricchissima trattatistica e in erudite interpretazioni dell’etica della nobiltà – venne percepita all’estero come un prodotto della cultura italiana quanto perché il modello di “singolar tenzone” venuto alla luce presso tali corti ebbe così grande risonanza in tutta Europa, pur non diventando mai egemone al di là delle Alpi, dove si preferiva pattuire scontri fra privati senza autorizzazione ufficiale[12].
Il singulare certamen all’italiana presupponeva una netta distinzione tra duello, vendetta e gloria: fu, anzi, strutturato come un vero e proprio processo. Da ciò derivava che il duello «non era vendetta più di quanto lo fosse una qualsiasi azione giudiziaria, formalmente diretta a veder riaffermato il proprio buon diritto»[13]. L’autorità pubblica possedeva pieno arbitrio sulla valutazione della congruità della causa di duello; viceversa, il semplice accordo tra le parti sprovvisto di concessione formale dava vita a scontri criminosi, meri “duelli alla macchia” che rientravano nel novero delle risse, delle vendette e dei privati “abbattimenti”, e che erano dunque esposti agli strali della giustizia ordinaria secondo le varie normative locali.
Il duello giudiziario d’onore si plasmò attraverso la dialettica fra i professionisti del duello (o “professori d’onore”), che fondavano le proprie concezioni sul mito dell’esperienza dei cavalieri, e i giuristi, impegnati ad esaltare il primato della giudiziarietà. Questi ultimi – i cui principali esponenti erano Paride dal Pozzo (Puteo) e Andrea Alciato – operavano nelle università e nei tribunali, avevano pretese di giuridicizzazione secondo il diritto comune, consideravano essenziale subordinare la prassi alla dottrina, il factum al ius; i professori d’onore – tra i quali figuravano Girolamo Muzio e Sebastiano Fausto da Longiano – erano uomini d’arme esperti di consuetudini nobiliar-militari, frequentavano corti ed eserciti, collocavano al centro delle proprie preoccupazioni il momento sostanziale dell’onore, anziché quello procedurale del giudizio.
Si addiveniva allo scontro d’armi quando uno dei litiganti imputava formalmente all’altro di aver mentito nelle sue asserzioni ingiuriose, violando quel supremo obbligo di verità cui ogni cavaliere era tenuto per poter continuare ad essere reputato tale. Nella prassi, una delle lesioni più ricorrenti all’onore era l’accusa del mancato rispetto della parola data, inequivocabile indice di “disprezzo”.
Ormai scomparso l’istituto del campione, il duello d’onore veniva combattuto direttamente dalle parti, che dovevano essere incarnate da individui di sesso maschile, appartenenti al medesimo ceto, dotati di buona salute, di età congrua alle armi e in possesso d’integrità d’onore; in caso di requisiti fisici non omogenei, era necessario provvedere adeguatamente (ad esempio, bendando un occhio del contendente che non era guercio).
Professori d’onore e giuristi dotti in scienza cavalleresca venivano assoldati dalle parti per studiare la vertenza e definire le condizioni di ammissibilità ed eventualmente i termini del duello. Una delle questioni fondamentali era individuare il provocato, uno status che nei fatti non risultava sempre agevole da distinguere: secondo la consuetudine, egli possedeva il privilegio di scegliere tanto il campo quanto le armi.
Fra i compiti dei giuristi si annoverava la stesura dei “cartelli”, la cui disciplina fu minuziosamente costruita sulla falsariga degli atti processuali ordinari. Il testo del cartello, preparato da una delle parti in causa, doveva essere sottoscritto da due o tre testimoni ed era consegnato sia al giudice del duello sia all’avversario, il quale aveva a disposizione un tempo pattuito per rispondere con un altro cartello. Si provvedeva a divulgare i termini della sfida in luoghi pubblici, di frequente con l’ausilio della stampa, affinché fosse impedita l’allegazione d’una finta ignoranza e soprattutto in modo che la nobiltà venisse a conoscere i particolari della causa: la tutela dell’onore cetuale non poteva che aver luogo dinanzi al tribunale dell’opinione.
I cavilli e i sottili artifici terminologici che caratterizzavano non solo i cartelli, ma anche un’infinità di altri problemi affrontati dai giuristi (dalle discussioni sui termini temporali del duello alla ricerca d’un giudice imparziale), irritavano i professori d’onore, secondo i quali chi discettava troppo di fino su questi temi palesava la disonorevole volontà di evitare le armi.
Il duello d’onore all’italiana si svolgeva all’interno di un “campo franco” – circoscritto da un solco d’aratro, da uno steccato di legno, da un muro di pietre o da una lunga fune – tra due gentiluomini dotati di idoneo equipaggiamento difensivo, che talvolta poteva risultare abbastanza pesante. Il confronto in armi era sorvegliato dal signore del campo e, salvo che le parti non avessero patteggiato altrimenti (per esempio, “al primo sangue” o “a le tre prime ferite”, secondo il numero delle escoriazioni), proseguiva ad oltranza, se necessario, dall’alba al tramonto del giorno prescelto: scaduto questo termine senza risultati, si giudicava nettato l’onore del reo. Per non dare adito a disonoranti sospetti, la dinamica della sfida doveva dimostrare la buona voglia delle parti alle armi. Al giudice non era consentito interrompere lecitamente il duello contro la volontà delle parti, sotto pena del pagamento delle spese al provocatore; allo stesso modo, egli risultava patrimonialmente responsabile se graziava il vinto senza il permesso del vincitore.
I “padrini” (patrini), o “avvocati dei combattenti”, avevano il compito di tutelare i loro protetti in tutti i contrasti relativi non già alla causa d’onore, bensì ai problemi connessi con lo scontro cruento (ad esempio, i pareri sull’uguaglianza delle armi, sull’equa disposizione nello steccato ecc.). I padrini erano coadiuvati da un notaio, da un armaiolo e da “confidenti”; tra questi ultimi figuravano amici dell’una e dell’altra parte che contribuivano ad evitare ogni genere di scorrettezza dei contendenti.
Lo sconfitto, che si presumeva avesse combattuto ingiustamente, cedeva di solito all’avversario armi, insegne, selle, cavalli e abbigliamento; inoltre, egli pagava tutte le spese del vincitore, che potevano essere anche assai consistenti, e diveniva suo “prigioniero di fede”. A questo punto, il vincitore lo donava al signore del campo oppure lo teneva presso di sé come una sorta di servo, almeno finché non veniva pagato un riscatto in cambio della sua libertà.
Nel caso in cui una parte non si presentasse in campo entro il tramonto della giornata convenuta, la sua causa veniva dichiarata ingiusta dal giudice e dai suoi consiglieri, onde egli – come reo confesso – era diffamato e interdetto da qualsiasi altro duello. In maniera analoga, l’ammissione del proprio torto resa pubblicamente nella confessio contraria (o “disdetta”) ed ottenuta nella maggior parte dei casi con la spada dell’avversario alla gola, equivaleva alla morte civile del cavaliere: questa era la sorte più spaventosa che potesse occorrere ad un uomo nobile.
2. Il duello “clandestino”
La ferma condanna tridentina[14] e una legislazione secolare via via più ramificata e impetuosa nelle sue mire “razionalizzatrici” (dunque, ostile alle pratiche giudiziarie consuetudinarie, comunitarie e negoziate prodotte autarchicamente dalla società), trasformarono l’ormai diffusissima tenzone solenne per punto d’onore in procedura contra legem. Tuttavia, né la vasta campagna pubblicistica contro il singulare certamen né le intransigenti prese di posizione della Chiesa cattolica né le politiche repressive – peraltro, non sempre adeguate – delle autorità secolari riuscirono a contenere l’aumento esponenziale del numero di scontri d’armi “clandestini”, cioè di duelli d’onore contrattati fra le parti prescindendo dalla gravità della causa in gioco e, dunque, sprovvisti dell’autorizzazione ufficiale del potere pubblico. Questo comportava un gran risparmio di tempo e di denaro: erano eliminate la domanda e la concessione di campo franco, non si prevedeva alcun giudice, il numero dei cartelli era ridotto al minimo, non si ricorreva ai pareri d’onore e si duellava a piedi, armati d’una spada e indossando una semplice camicia in luogo dei tradizionali equipaggiamenti difensivi. Nondimeno, il duello privato possedeva due notevoli inconvenienti per entrambe le parti: la perseguibilità penale, a cui si riusciva nondimeno ad ovviare di frequente sia per l’omertà determinata dalla solidarietà di ceto sia per la grazia che interveniva immediatamente o in seguito ad una breve contumacia; l’ardua difficoltà di definire le eventuali conseguenze del rifiuto d’una sfida a duello. E, naturalmente, al reo-provocato non erano più riconosciuti i diversi privilegi accordati nel duello lecito: dalla scelta delle armi e del campo alla tutela contro possibili agguati e scorrettezze da parte dell’attore-provocante.
Il parziale declino del controllo politico e giudiziario sulla vita dei gentiluomini veniva a rafforzare la cogenza del codice d’onore, che aveva modo di profondersi in tutta la sua sottigliezza negli ambiti e nelle situazioni più diverse: durante il gioco e durante la danza, durante la messa e durante la guerra, per amore o per alterigia.
Nella seconda metà del Cinquecento la letteratura d’onore si convertì in blocco alla trattatistica sulle “paci private”, assecondando – almeno esteriormente – il rigorismo controriformista[15]. In questi scritti la pace negoziata fra privati (o “rappacificazione”) era dipinta come opera giusta, cristiana e in sintonia con l’ordine pubblico, anche se – al medesimo tempo – non si mancava di discorrervi ancora ampiamente del duello, al riparo dagli strali ecclesiastici dietro lo scudo d’un titolo “pacifista”. La figura cruciale di questo tipo di trattatistica era il cavaliere che si proponeva come arbitro-paciere di vertenze d’onore: la rappacificazione, infatti, non era trattata dai soggetti coinvolti personalmente, ma interveniva un “mezzano”, un gentiluomo autorevole ovvero amico delle parti, affinché le questioni cavalleresche trovassero una soluzione onorevole per ambedue i litiganti senza addivenire ad uno scontro d’armi.
Non solo gli abbattimenti clandestini rimasero a lungo tollerati nell’Europa meridionale, ove essi erano da lungo tempo praticati[16], ma nel tardo Cinquecento sbarcarono e si diffusero rapidamente in Inghilterra e in Irlanda[17], per poi – soprattutto grazie alla guerra dei trent’anni (1618-1648) – penetrare in Germania, in Polonia, in Ungheria e nei Paesi scandinavi, e giungere in Russia alla fine del XVII secolo[18].
3. La “democratizzazione” del duello e la sua fine
Dappertutto l’abbandono del duello iniziò nella società borghese e senza ceti, preparata dall’Illuminismo. Precoce esempio del nuovo orientamento culturale della società europea fu Della scienza chiamata cavalleresca (1710), un libro in cui Scipione Maffei negava recisamente qualsiasi fondatezza razionale alla “scienza dell’onore nobiliare” e andava, quindi, a contrapporsi con veemenza alla vulgata tradizionale, pomposamente rappresentata in quegli stessi anni da una sterminata opera in fieri, che rimase però incompiuta: l’Ateneo dell’uomo nobile, di cui Agostino Paradisi senior riuscì a pubblicare – fra il 1704 e il 1731 – soltanto i primi cinque volumi (l’ottavo avrebbe dovuto essere dedicato al duello)[19].
Da lì a pochi decenni le idee illuministiche si propagarono in buona parte dell’Europa e si fece largo la convinzione sempre più ferma che il sovvertimento radicale della società e dei suoi valori avrebbe fatalmente cancellato duelli e punto d’onore. In ambito italiano, com’è noto, esempio emblematico di questa nuova temperie culturale fu il trattato Dei delitti e delle pene (1764) di Cesare Beccaria.
Il clima di ostilità nei confronti del singolar certame si attenuò nel corso della Rivoluzione francese, allorché diventarono assai frequenti i duelli per motivi politici. In seguito, le armate napoleoniche e lo spirito del bonapartismo diffusero il senso dell’onore – specie nei ranghi degli eserciti – in quasi tutto il Vecchio Continente, e il duello visse un periodo di ripresa. La Restaurazione ne riconfermò pienamente l’importanza in seno alla società europea, anche se si praticavano più che altro duelli fra militari.
Nell’ultima fase della millenaria storia del duello si evidenziò un fatto epocale, «la sua democratizzazione o meglio il suo pieno inserimento in una società senza ceti, ben diversa dall’ambiente in cui il duello era sorto e in cui aveva prosperato»[20]. La pratica della singolar tenzone si allargò alla classe media e acquisì caratteri “borghesi”, perdendo il ruolo di strumento di rigida espressione cetuale: «il diritto all’onore delle armi [veniva ora] ristretto al gentiluomo, figura individuata […] socialmente in chi si assoggettava liberamente al codice formale dell’onore cavalleresco»[21]. Il duello «si conservò per l’affermazione dello statuto civile di gentiluomo, per ideali romantici e per il consolidamento delle identità nazionali, ma anche – come un tempo – per i più lievi motivi di disputa al gioco, al ballo o quant’altro»[22].
A partire dalla metà del XIX secolo in tutta Europa si moltiplicarono le leghe (sovente promosse e sostenute da cattolici) e le pubblicazioni contro il duello. Tuttavia, il costume di battersi in armi seguitò a rimanere abbastanza radicato: nei primi anni dell’Italia unita, ad esempio, si verificarono innumerevoli casi di duello non solo fra militari, ma anche in difesa dell’onore nazionale oppure per dirimere polemiche giornalistiche o politiche; la repressione penale era limitata e la stampa riservava molta attenzione a tali sfide.
I duelli all’arma bianca non avevano quasi mai esito mortale, perché era consuetudine arrestarsi al “primo sangue”. Del resto, i codici cavallereschi che circolavano in Europa nell’Ottocento e all’inizio del Novecento vietavano di solito i duelli ad oltranza, pur cercando di garantire una qualche serietà allo scontro, quanto meno formalmente[23]. Il prestigio di questi codici era all’epoca talmente indiscusso che «per realizzare il duello il legislatore otto-novecentesco riconobbe di fatto l’ordinamento cavalleresco, ad esso implicitamente rinviando: il rispetto delle sue regole era ineludibile per determinare i contenuti di quella lealtà essenziale a distinguere il reato di duello e a giustificarne il regime»[24].
Nel XIX secolo la repressione del duello diventò in tutt’Europa un problema di codice penale. La posizione di gran lunga maggioritaria fu quella di considerarlo come un reato contro le persone, ponendo in primo piano le eventuali lesioni all’integrità fisica (così avveniva, fra gli altri, nei codici penali austriaco, ungherese, spagnolo, danese, olandese e giapponese). Il codice penale greco e alcuni codici penali di cantoni svizzeri, invece, collocarono il duello fra i crimini che turbavano l’ordine sociale o la pubblica quiete. Il codice penale Zanardelli (1889) lo considerò un reato contro l’amministrazione della giustizia. Nei codici inglese e francese, infine, non si trovavano riferimenti al duello come reato specifico. Dunque, al di là delle singole scelte di ordine sistematico, pur di per sé significative, sembrava emergere la tendenza di punire il reato contro l’integrità fisica, se compiuto da un onorato gentiluomo borghese rispettoso del codice paragiuridico del duello, in maniera più lieve di quanto non avvenisse per il medesimo crimine compiuto col coltello fra due contadini.
Il duello otto-novecentesco consisteva in un combattimento a due, conforme alle regole e alle prescrizioni d’onore, e avveniva con il libero consenso dei partecipanti, alla presenza di quattro testimoni e di un medico; le armi impiegate dovevano essere riconosciute adatte dal codice penale e da quello cavalleresco. Se i padrini non riuscivano ad approdare a una conciliazione amichevole della vertenza, erano tenuti: ad impegnarsi affinché le conseguenze fossero le meno gravi possibile; a stendere il processo verbale di tutte le condizioni concordate dalle parti; a scegliere un terreno solido e omogeneo per un’estensione di dieci metri quadrati; a procurare le armi; ad invitare un chirurgo sul luogo del duello; a controllare che tutti osservassero le condizioni prestabilite. Prima dello scontro, si doveva stabilire, tirando a sorte, quale dei padrini avesse la precedenza nella scelta della posizione più vantaggiosa per il proprio assistito; inoltre, si doveva tirare a sorte quale padrino avesse la scelta fra le armi portate per lo scontro.
Se all’arma bianca, i duellanti – l’uno di fronte all’altro con l’arma in mano – al comando “In guardia!” erano tenuti a farsi il saluto e al comando “A voi!” dovevano incrociare le lame e cominciare gli “assalti”. Nel frattempo i padrini, recando ciascuno un’arma uguale a quella dei loro assistiti, avevano l’obbligo di rimanere a debita distanza, pronti a far cessare lo scontro in caso di ferita, rottura d’arma, violazione delle condizioni stabilite o fuoriuscita d’un contendente dal terreno prefissato.
In caso di sfida alla pistola, il direttore del combattimento conduceva i duellanti al loro posto, faceva loro montare i cani e ordinava di tenere l’arma con la bocca rivolta verso il suolo; portatosi al suo posto, dava una rapida occhiata alla posizione dei tiratori e domandava loro ad alta voce: “Sono pronti?”. Alla risposta affermativa dei due avversari, egli comandava “Fuoco!”, facendo seguire senza interruzione il comando dell’enumerazione delle battute sulla mano “uno, due, tre”. Alla domanda preparatoria “Sono pronti?”, i combattenti tenevano l’arma immobile e rivolta al terreno, limitandosi a rispondere “Sì” o “No”. Non appena il comando “Fuoco!” era stato pronunciato, i duellanti portavano l’arma davanti all’occhio e miravano per essere pronti a sparare al comando “tre!”.
Terminato il duello, i padrini dovevano imporre agli avversari che si congedassero in forme amichevoli e cortesi, suggellate da una stretta di mano. Nel caso in cui uno dei duellanti perisse, i suoi parenti e il chirurgo erano obbligati a denunciare il fatto alle pubbliche autorità. I padrini di entrambe le parti, di comune accordo, dovevano stendere il verbale del duello, certificando nel dettaglio il comportamento tenuto dagli sfidanti e indicando ora, luogo e risultato, oltre che il numero degli assalti e quello delle ferite (specificando la posizione e la gravità). Con la formale consegna d’una copia del verbale alle parti, si considerava ristabilito l’onore.
Mentre in diversi Stati europei il duello scomparve entro la fine dell’Ottocento, esso si mantenne in discreta salute ancora per mezzo secolo in Italia, in Germania, in Francia e in Spagna – ma anche nell’America settentrionale, dove il singulare certamen era penetrato solo in epoca abbastanza recente. Interessanti furono, in particolare, i casi italiano e tedesco. Anche se Mussolini si rese protagonista di parecchi celebri scontri d’onore, il «fascismo ebbe atteggiamento ambiguo nei confronti del duello, espressione di encomiabile virtù marziale, ma anche negazione individualistica dello Stato fascista, organico, disciplinato e tendenzialmente totalitario»[25]; nel codice penale Rocco del 1932 le norme sul duello confluivano nel più generico capitolo “Della tutela arbitraria delle proprie ragioni” e la disciplina risultava un poco più severa di quanto non fosse quella contenuta nel codice Zanardelli. Il nazismo, invece, fu tendenzialmente più favorevole al duello, specie se avveniva tra militari, perché era «percepito come un opportuno momento formativo di quello spirito guerriero e patriottico che si intendeva incentivare, ma su questa valenza pedagogica sovrastava la diffidenza per l’intima anti-statualità dell’istituto»[26]; se – col tempo – i controlli sugli eventuali duelli divennero ancora più incisivi, «la propaganda ideologica restò sempre ambiguamente ammiccante: ogni buon tedesco non doveva mai sfuggire al combattimento per la difesa del suo onore, etnico anzitutto»[27].
A partire dalla metà del Novecento i legislatori europei iniziarono a considerare il duello una reliquia sociale e un reato ormai desueto da eliminare dai codici penali nazionali. Quest’opera di formale cancellazione, tuttora in corso, ha recentemente interessato anche l’Italia: nella terra di nascita della duellistica e dell’antiduellistica lo storico provvedimento risale al 1999.
[*] Marco Cavina, Il sangue dell’onore. Storia del duello, Roma-Bari, Laterza, 2005 [d’ora in poi: Sangue]. La presente nota costituisce un ampliamento della recensione apparsa nella rivista telematica «Cromohs», a. X (2005) (< URL: http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/venturelli_cavina.html >).
[1]
Di M. CAVINA, cfr.: “Gli albori di un ‘diritto’: profili del duello cavalleresco a metà del Cinquecento”, «Studi Senesi», s. III, a. XCVII [XXXIV] (1985), fasc. 3, pp. 379-429; “Gli eroici furori. Polemiche cinque-seicentesche sui processi di formalizzazione del duello cavalleresco”, in Id. (a cura di), Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche, Atti del seminario (Modena, 14 febbraio 2000), con la collaborazione di A. Legnani, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 119-154; “‘Privilegio del duello’. Note per una ricerca in corso”, in AA.VV., A Ennio Cortese, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio, 3 voll., Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2001, vol. I, pp. 257-283; Il duello giudiziario per punto d’onore. Genesi, apogeo e crisi nell’elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI), Torino, Giappichelli, 2003.
[2] Sangue, p. 6.
[3] Preludio a Sangue, p. VII.
[4] Sangue, p. 6.
[5] Sangue, p. 8. Su questo ed altri aspetti del problema, cfr. F. PATETTA, Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato, Torino, Bocca, 1890 [rist. anast.: Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972].
[6] Sangue, p. 27.
[7] Sul tema, cfr. J. FLECKENSTEIN (hrsg. von), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgescichte des Rittertums, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985; AA.VV., La società in costume: giostre e tornei nell’Italia di antico regime, Catalogo della mostra (Foligno, 27 settembre-29 novembre 1986), Foligno, Edizioni dell’Arquata, 1986; AA.VV., La civiltà del torneo (secc. XII-XVII): giostre e tornei tra medioevo ed età moderna, Atti del VII convegno di studio (Narni, 14-16 ottobre 1988), Narni, Centro studi storici, 1990; S. GASPARRI, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma, Istituto di Palazzo Borromini, 1992; F. CARDINI, Guerre di primavera. Studi sulla cavalleria e la tradizione cavalleresca, Firenze, Le Lettere, 1992; Id., L’acciar de’ cavalieri. Studi sulla cavalleria nel mondo toscano e italico (secoli XII-XV), Firenze, Le Lettere, 1997; J. FLORI, Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, Paris, Hachette litteratures, 1998 (Cavalieri e cavalleria nel Medioevo, tr. it. di M. Aboaf e S. Pico, Torino, Einaudi, 1999).
[8] Sangue, p. 39.
[9] Sangue, p. 41.
[10] Sangue, p. 46.
[11] Sangue, p. 71.
[12] Cfr. F. ERSPAMER, La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1982.
[13] Sangue, p. 46.
[14] A proposito dell’atteggiamento della Chiesa cattolica intorno al duello d’onore, e in particolar modo sulla bolla Ea quae (1560), sul testo tridentino (1563) e sulle loro ripercussioni, cfr. G. ANGELOZZI, “La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare”, in P. Prodi e W. Reinhardt (a cura di), Il Concilio di Trento e il moderno, Atti della XXXVIII settimana di studio (Trento, 11-15 settembre 1995), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 271-308. Lo storico dell’età moderna Giancarlo Angelozzi, eminente specialista della realtà bolognese cinque-secentesca, è anche autore di importanti studi dedicati ad alcuni degli ambiti di ricerca presi in considerazione da Cavina nel libro di cui stiamo parlando, come testimonia la seguente selezione di suoi contributi critici: “La trattatistica su nobiltà ed onore a Bologna nei secoli XVI e XVII”, «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n.s., a. XXV-XXVI (1974-1975 [ma: 1976]), pp. 187-264; “Cultura dell’onore, codici di comportamento nobiliari e Stato nella Bologna pontificia: un’ipotesi di lavoro”, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», a. VII (1982), pp. 305-324; “‘Religione d’onore e ragion di Stato. ‘Il Duello’ di Fausto da Longiano”, «Romagna storia e arte», a. VII (1987), n. 18, pp. 27-42; “Il duello nella trattatistica della prima metà del XVI secolo”, in A. Biondi (a cura di), Modernità: definizioni ed esercizi, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 9-31; “Reputazione e vendetta. Il duello in Italia nella prima età moderna”, in M. Bianchini (a cura di), I giochi di prestigio. Modelli e pratiche della distinzione sociale, fasc. monogr. di «Cheiron», a. XVI (1999), n. 31-32, pp. 203-217; “‘Dell’offese impacienti’. Duelli e questioni cavalleresche a Bologna in età moderna”, in M. Cavina (a cura di), Duelli, faide e rappacificazioni cit., pp. 1-81. Di recente, in collaborazione con Cesarina Casanova, Angelozzi ha dato alle stampe una monografia su questi temi: La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo, Bologna, Il Mulino, 2003.
[15] Sulle paci private, cfr. – in particolare – J.K. BRACKETT, Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence. 1537-1609, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; T. DEAN, “Criminal Justice in Mid Fifteenth-Century Bologna”, in T. DEAN and K.J.P. LOWE (edd. by), Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 16-39; F. BIANCO, “Mihi vindictam: Aristocratic Clans and Rural Communities in a Feud in Friuli in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries”, ivi, pp. 249-273; O. NICCOLI, “Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna”, «Studi Storici», a. XL (1999), fasc. 1, pp. 219-261. La fortunata stagione dei trattati sulle rappacificazioni si concluse all’inizio del XVIII secolo col libro di L.A. MURATORI, Introduzione alle paci private, Modena, Soliani, 1708, opera che è stata di recente presa in esame nella seguente tesi di laurea (inedita) in Filosofia del diritto (relatrice C. Faralli), discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, a.a. 2003-2004 (sess. III): L. COSTANZINI, Il pensiero giuridico e politico di Lodovico Antonio Muratori, 2 tt., t. I, specie pp. 105-113.
[16] Cfr. J.G. PÉRISTIANY (ed. by), Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, Chicago, University of Chicago Press, 1966 [reprint: 1974], e anche London, Weidenfeld and Nicolson, 1966; F. BILLACOIS, Le duel dans la société française des 16e-17e siècles. Essai de psichosociologie historique, Paris, École des hautes-études en sciences sociales, 1986; C. CHAUCHADIS, La loi du duel. La code du point d’honneur dans l’Espagne des XVIe-XVIIe siècles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997; P. BRIOIST, H. DRÉVILLON et P. SERNA, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2002.
[17] Cfr. J. KELLY, “That Damn’d Thing Called Honour”. Duelling in Ireland. 1570-1860, Cork, Cork University Press, 1995.
[18] Cfr. I. REYFMAN, Ritualized Violence Russian Style. The Duel in Russian Culture and Literature, Stanford, Stanford University Press, 1999.
[19] Sul celebre erudito e uomo di lettere veronese Scipione Maffei (1675-1755), cfr. – in particolare – A. SCOLARI, “Il Consiglio Politico di Scipione Maffei”, «Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e arti di Verona», a. IX (1932), pp. 37-87; C. DONATI, “Scipione Maffei e la ‘Scienza chiamata cavalleresca’. Saggio sull’ideologia nobiliare al principio del Settecento”, «Rivista storica italiana», a. XC (1978), pp. 30-71; G.P. ROMAGNANI, “Scipione Maffei e il Piemonte”, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», a. CII (1986), pp. 133-227; Id. (a cura di), Scipione Maffei nell’Europa del Settecento, Verona, Consorzio Editori Veneti, 1998, pp. 205-237.
L’abate Agostino Paradisi senior (1655?-1734?) era un giurista ed erudito originario di Civita Castellana; dopo incarichi di rilievo svolti a Bologna, per trent’anni – sino alla morte – fu un alto funzionario fedele agli Estensi. Non è da confondere col più influente e più – almeno oggigiorno – famoso omonimo (1736-1783), del quale era prozio: l’economista, politico e uomo di lettere Agostino junior, vissuto prevalentemente a Reggio Emilia e a Modena, nacque nella rocca di Vignola dal governatore del locale marchesato (feudo dei Boncompagni) ed erede di quasi tutte le fortune dell’autore dell’Ateneo dell’uomo nobile, secondo le sue ultime volontà (uno dei due esecutori testamentari fu l’illustre vignolese Muratori, anch’egli – com’è noto – strettamente legato alla casa d’Este). Su Agostino senior, cfr. C. DONATI, “Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l’Ateneo dell’uomo nobile di Agostino Paradisi”, in L. Avellini, A. Cristiani e A. De Benedictis (a cura di), Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell’Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto, Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), 3 voll., Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1990, vol. III [Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De Benedictis, intr. di P. Schiera], pp. 345-367.
Per approfondire altri importanti aspetti delle questioni prese in esame da Cavina nel libro che stiamo qui considerando, si desidera richiamare l’attenzione anche su altri significativi testi dello storico dell’età moderna Claudio Donati: “L’evoluzione della coscienza nobiliare”, in C. Mozzarelli e P. Schiera (a cura di), Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell’Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo, Trento, Libera Università degli studi di Trento-Gruppo di Teoria e Storia Sociale, 1978, pp. 13-36; L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari, Laterza, 1988 (Collezione storica s.n.) [rist., con modifiche minime: 1995 (Biblioteca Universale Laterza 438)]; voce “Nobiltà”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, vol. VI, pp. 235-246.
[20] Sangue, p. 236.
[21] Sangue, p. 238.
[22] Sangue, p. 239.
[23] Cfr. – in particolare – J. GELLI, Codice cavalleresco italiano, Milano, Hoepli, 192615. Jacopo Gelli (1858-1935) fu uno dei massimi conoscitori della storia e della pratica del singulare certamen, e questa sua opera ne svolgeva una panoramica procedurale così analitica ed esauriente da rappresentare l’irrinunciabile breviario dei duellisti. Gelli vivente, il libro conobbe ben sedici edizioni italiane e numerose traduzioni; nel secondo dopoguerra, peraltro, si arrivò fino alla diciannovesima edizione del volume nel nostro Paese (a cura di P.L. Boldrini, Milano, Hoepli, 1949).
[24] Sangue, p. 282.
[25] Sangue, p. 258. Durante la seconda guerra mondiale continuarono ad infittirsi in Italia le prese di posizione contro il duello. Questi attacchi provenivano da più parti ed erano talora assai sarcastici, come testimonia – ad esempio – l’articolo che Ennio Flaiano pubblicò il 24 agosto 1944 in «Risorgimento liberale» (lo scritto in questione è stato poi inserito, senza l’indicazione del titolo, nella seguente raccolta di testi brevi dell’autore abruzzese: L’occhiale indiscreto, a cura di A. Longoni, Milano, Bompiani, 1995, pp. 55-56).
[26] Sangue, p. 259.
[27] Sangue, p. 259.